IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex artt. 52
ss.  c.p.c.  a seguito di proposta di ricusazione del giudice di pace
di  Monfalcone  dott. R. Brigante, su richiesta dell'avv. S. Cavallo,
con  ricorso  depositato  nella  cancelleria  del  giudice di pace di
Monfalcone in data 30 aprile 2002;

                            O s s e r v a

    Le  regole  sull'iter  procedimentale della ricusazione prevedono
una  rigida  scansione  temporale, le cui coordinate sono individuate
nella data dell'udienza, se "al ricusante e' noto il nome dei giudici
che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio
della trattazione o discussione di questa nel caso contrario".
    Se  ne  trae  che il legislatore ha posto un onere di attivazione
con  riferimento  esclusivo  all'inizio  del processo ed all'evidente
sussistenza  di  una  causa  astensiva - veicolabile in ricusazione -
gia' concretata.
    La  letteralita'  e la puntualita' della previsione normativa non
consentono - ad avviso di questo giudice - forzature ermeneutiche con
ricorso alle consuete metodiche estensive o analogiche.
    Ove   queste   premesse  si  condividano  e  ritenuta  l'indubbia
rilevanza  nel  caso  di specie - che' altrimenti andrebbe dichiarata
l'inammissibilita'  tout court della proposta, impedendosi l'indagine
in  concreto  su  di  una tempestivita' correlata alla data d'udienza
successiva  all'inverarsi dell'assunta (sopravvenuta) causa astensiva
-  appare  legittimo  il  dubbio  sulla compatibilita' costituzionale
della  normativa in questione, con specifico riferimento, quali norme
di  raffronto,  agli  artt. 3,  24  e  111 Cost., essendo previsto un
trattamento   normativo   diverso   per   situazioni   omogenee,  con
pregiudizio  ai  principi di inviolabilita' del diritto alla difesa e
d'imparzialita' del giudice.