IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex artt. 52 ss. c.p.c. a seguito di proposta di ricusazione del giudice di pace di Monfalcone dott. R. Brigante, su richiesta dell'avv. S. Cavallo, con ricorso depositato nella cancelleria del giudice di pace di Monfalcone in data 30 aprile 2002; O s s e r v a Le regole sull'iter procedimentale della ricusazione prevedono una rigida scansione temporale, le cui coordinate sono individuate nella data dell'udienza, se "al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario". Se ne trae che il legislatore ha posto un onere di attivazione con riferimento esclusivo all'inizio del processo ed all'evidente sussistenza di una causa astensiva - veicolabile in ricusazione - gia' concretata. La letteralita' e la puntualita' della previsione normativa non consentono - ad avviso di questo giudice - forzature ermeneutiche con ricorso alle consuete metodiche estensive o analogiche. Ove queste premesse si condividano e ritenuta l'indubbia rilevanza nel caso di specie - che' altrimenti andrebbe dichiarata l'inammissibilita' tout court della proposta, impedendosi l'indagine in concreto su di una tempestivita' correlata alla data d'udienza successiva all'inverarsi dell'assunta (sopravvenuta) causa astensiva - appare legittimo il dubbio sulla compatibilita' costituzionale della normativa in questione, con specifico riferimento, quali norme di raffronto, agli artt. 3, 24 e 111 Cost., essendo previsto un trattamento normativo diverso per situazioni omogenee, con pregiudizio ai principi di inviolabilita' del diritto alla difesa e d'imparzialita' del giudice.