P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 - 23 ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede, noto essendo al ricusante il nome dei giudici in corso di causa, la possibilita' della proposizione dell'istanza di ricusazione per un motivo d'astensione (o della sua conoscenza) sopravvenuto posteriormente all'inizio della trattazione o discussione della causa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento di ricusazione; Dispone che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento venga notificato al ricorrente, al giudice di pace nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, con contemporanea comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Gorizia, addi' 6 giugno 2002 Il Presidente del tribunale: De Pauli 02c0870