P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 - 23
ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
Cost.  -  dell'art. 52 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede,
noto  essendo  al ricusante il nome dei giudici in corso di causa, la
possibilita'  della  proposizione  dell'istanza di ricusazione per un
motivo   d'astensione   (o   della   sua   conoscenza)   sopravvenuto
posteriormente  all'inizio  della  trattazione  o  discussione  della
causa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il procedimento di ricusazione;
    Dispone  che, a cura della cancelleria, il presente provvedimento
venga  notificato  al  ricorrente,  al  giudice  di  pace  nonche' al
Presidente    del   Consiglio   dei   ministri,   con   contemporanea
comunicazione  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
        Gorizia, addi' 6 giugno 2002
                Il Presidente del tribunale: De Pauli
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