P. Q. M.
    Dispone:
        1. l'immediata    trasmissione    degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio;
        2. che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti
costituite  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
          Firenze, addi' 2 maggio 2002
                        Il giudice: Chiellini
02C0875