P. Q. M. Dispone: 1. l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio; 2. che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 2 maggio 2002 Il giudice: Chiellini 02C0875