IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa R.G. 447/01 promosso con ricorso ex artt. 22/23, legge n. 689/1981, depositato in cancelleria il 21 novembre 2001 da Gava Mauro, residente a Udine in via Baldasseria Media, 5/1, che elegge domicilio presso la cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Cividale del Friuli; Letti gli atti di causa; Vista l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente; P r e m e s s o Che con verbale n. P.V. 454321G I.D. 31002 del 14 novembre 2001 agenti della Polizia stradale di Gorizia accertavano che il Gava circolava al Km 18+200 della ss 56 in localita' San Giovanni al Natisone (UD) alla guida della propria autovettura Ford Fiesta tg. UD 625222 con patente di guida scaduta di validita' in data 9 febbraio 2001; Che per la violazione della norma di cui all'art. 126, comma 7, c.d.s., cosi' come novellata dal d.l. 30 dicembre 1999, n. 507, era tra l'altro disposto il fermo amministrativo ed affidamento in custodia del veicolo per mesi due; R i t e n u t o Che il suindicato art. 126, comma 7, non prevede articolazione alcuna alla sanzione del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, fissato nel periodo di 2 mesi, mentre il comportamento che si vuole sanzionare e' normalmente caratterizzato da diversi gradi di responsabilita' e gravita', andanti dalla colpa scusabile della dimenticanza della data di scadenza della validita' della patente, al comportamento cosciente di commettere un illecito nel porsi alla guida di un veicolo senza esserne idoneo e/o, comunque, in violazione di quanto disposto dall'art. 125 c.d.s.