IL GIUDICE DI PACE

    Ha   emesso   la   seguente  ordinanza  nel  procedimento  civile
n. 38/C/2002   RG.   tra:   Viciani  Lorenzo,  titolare  della  ditta
"Microsilver" con sede in Caprese Michelangelo (AR), contro Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo, in persona del
Presidente  pro  tempore,  avente ad oggetto: ricorso ex art. 4 legge
12 febbraio 1955 n. 77 e successive modifiche.
    Letti  gli  atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 2
maggio 2002;

                       Premesso e ritenuto che

    Dagli  atti  del  procedimento  civile n. 38/C/2002, vertente tra
Viciani  Lorenzo, titolare della ditta "Microsilver", rappresentato e
difeso  dall'avv. Alberto Rubechi e dalla dott.ssa Katia Coleschi del
Foro di Arezzo, contro la C.C.I.A.A. di Arezzo, discende che l'attore
ha  inteso  proporre  ricorso avverso la determinazione presidenziale
n. 20 del 4 febbraio 2002 emessa dalla stessa convenuta.
    Nell'atto introduttivo del giudizio parte istante evidenziava:
        il  ricorrente  e'  intestatario di un conto corrente n. 3237
acceso  presso  la Banca Popolare Etruria e Lazio filiale di Anghiari
(AR);
        in  data  11 dicembre 2001 il ricorrente emetteva due assegni
bancari  tratti  sulla  Banca  Popolare  dell'Etruria  e  del  Lazio,
precisamente:  il n. 0300056439-07 dell'importo di euro 805,14 emesso
all'ordine   della  "Centroleasing  S.p.a."  ed  il  n. 0300057395-01
dell'importo di euro 535,00 emesso all'ordine "G.L.P".;
        gli  assegni  venivano presentati all'incasso rispettivamente
in  data  21  e  24  dicembre  2001  e successivamente protestati per
difetto di provvista;
        in data 8 gennaio 2002 l'attore provvedeva al pagamento delle
somme indicate negli effetti, oltre agli interessi maturati, le spese
di protesto e la penale pari al 10% dell'importo, ai sensi di legge;
        in  data  24  gennaio 2002 il sig. Viciani Lorenzo presentava
alla  C.C.I.A.A. di Arezzo istanza volta ad ottenere la cancellazione
del  proprio  nome  dal  registro  informatico  dei protesti ai sensi
dell'art. 4 legge n. 77/1995;
    la  Camera di commercio con la deliberazione impugnata respingeva
l'istanza,  motivandola  con  il  fatto  che, non essendo gli atti di
protesto   elevati   in   modo   illegittimo  od  erroneamente  unica
possibilita'  di  cancellazione  rinvenibile  nella legge n. 235/2000
sarebbe  quella  prevista  dall'art. 2,  comma  2, mentre non sarebbe
proponibile  alcuna  interpretazione  estensiva della cancellazione a
fronte   di   ritardato  pagamento,  inequivocabilmente  circoscritta
dall'art. 2,  comma  1  della citata legge alle sole cambiali e vagli
cambiari.
    Con  il  ricorso de quo il suddetto ricorrente all'udienza del 24
maggio    2002   rilevava   l'illegittimita'   della   determinazione
presidenziale n. 20 del 4 febbraio 2002 osservando che:
        l'art. 4 legge  n. 77/1995 consente espressamente al debitore
che entro un certo temine esegue il pagamento dell'effetto protestato
di   ottenere   la   concellazione  del  proprio  nome  dal  registro
informatico dei protesti;
        nonostante  la  norma  faccia  riferimento  solo a cambiali e
vagli  cambiari,  si puo' estendere l'applicazione anche agli assegni
posto  che  tale fattispecie non e' espressamente esclusa e quanto, a
contrariis, si verificherebbe una violazione degli artt. 3 e 24 della
Costituzione,  ossia  una  disparita'  di trattamento tra il debitore
cambiario  e il traente dell'assegno che abbiano entrambi eseguito il
pagamento  del  debito dopo il protesto. In tal senso si sottolineava
che  gia' ai sensi dell'art. 8 legge n. 386/1990 il tardivo pagamento
dell'assegno,  degli  interessi  e  delle  spese di protesto, rendeva
improcedibile  l'azione  penale  con  la conseguente inapplicabilita'
della  sanzione  accessoria  dell  pubblicazione  della  sentenza  di
condanna.
    Quindi,  se  da  un  lato  il  traente riusciva, pagando entro 60
giorni  dalla levata del protesto, ad impedire la sanzione piu' grave
della  pubblicazione  della  sentenza  di  condanna;  dall'altro  non
riusciva  pero'  ad  evitare  la  pubblicazione  del proprio nome sul
registro informatico dei protesti:
        con  la successiva depenalizzazione del reato di emissione di
assegni  senza  provvista,  ad  opera  del  d.lgs.  n. 507/1999, tale
condotta  viene punita con semplici sanzioni amministrative. Tuttavia
qualora  il  traente paghi entro 60 giorni dalla data di scadenza del
titolo,  il nuovo testo dell'art. 8 legge n. 386/1990 prevede che non
si applichino le relative sanzioni ivi previste;
        per  effetto di tale ultima modifica legislativa, quindi, ove
si  ritenesse di non applicare estensivamente il disposto dell'art. 4
legge  n. 77/1955,  si  verificherebbe  che  per due inadempimenti di
carattere  civile (mancato pagamento di un assegno e di una cambiale)
si  avrebbero  trattamenti  sanzionatori  di  gran lunga diversi, nel
senso che solo al debitore cambiario verrebbe riconosciuto il diritto
di chiedere la cancellazione dal bollettino dei protesti;
        ancora  piu'  grave  disparita'  si verificherebbe poi tra il
traente  che  ha  pagato  nei 60 giorni, e quindi che ha adempiuto la
propria obbligazione, seppure in ritardo ma, comunque, in breve lasso
di  tempo,  e  colui  che,  al  contrario,  non  ha mai provveduto al
pagamento. Si sottolinea come la ratio della pubblicazione sia quella
di  rendere  pubblici i nominativi di coloro che non hanno provveduto
ad  onorare  il  titolo  di  credito scaduto, per cui e' iniquo porre
costoro  sullo  stesso  piano di quelli che invece abbiano adempiuto,
seppur tardivamente. L'applicazione estensiva dell'art. 4 della legge
n. 77/1955  porrebbe, pertanto, rimedio a tale violazione della Carta
costituzionale;
        non  si  ritiene  inoltre  piu'  applicabile  la  ratio della
diversa natura attribuita dalla legge ad assegno e cambiale posto che
ormai,  con l'avvenuta depenalizzazione, i due titoli di credito sono
in fatto soggetti alla stessa normativa;
        d'altro  canto,  se  il pagamento effettuato entro 60 giorni,
come  previsto  dall'art. 8  legge  n. 386/1990,  esclude  per  legge
l'applicabilita'  di  ogni sanzione amministrativa, il ricorrente che
abbia  pagato  in  tali  termini  ha  diritto a vedersi cancellare da
bollettino dei protesti;
        nel   ricorso   di  cui  e'  causa  si  fa  notare  anche  il
contraddittorio  comportamento  tenuto  dalla convenuta C.C.I.A.A. di
Arezzo  la  quale,  se  da  un lato rifiuta la applicazione estensiva
dell'art. 4   legge  n. 77/1975  nel  testo  modificato  dalla  legge
n. 235/2000,   con   riferimento   alla  cancellazione  dal  registro
informatico   dei  protesti,  dall'altro  applica  estensivamente  la
disciplina contenuta nello stesso articolo nella parte in cui prevede
la  possibilita' di annotare in tale registro l'avvenuto pagamento di
cambiali  e vaglia cambiari: infatti, su istanza del sig. Viciani, la
Camera   di   commercio   ha  provveduto  ad  annotare  nell'archivio
l'avvenuto  pagamento  degli assegni dopo il protesto. E', quindi, lo
stesso  ente  convenuto  che da se' applica l'art. 4 legge n. 77/1995
agli assegni;
        il  sig.  Viciani, alla luce di tali considerazioni, chiedeva
che,  in accoglimento del ricorso, il giudice di pace adito ordinasse
alla C.C.I.A.A. di Arezzo la cancellazione del proprio nominativo dal
registro   informatico   dei   protesti  relativamente  agli  assegni
protestati ed elencati nell'atto introduttivo.
    Rilevato, inoltre che:
        a  seguito della presentazione di tale ricorso in cancelleria
veniva  fissata  con  ordinanza  l'udienza  del 24 maggio 2002 per la
discussione del medesimo ritualmente notificata alle parti;
        nel  corso  della  prima udienza si costituiva in giudizio la
C.C.I.A.A.  di  Arezzo  in  persona  del  presidente pro tempore rag.
Pietro   Taralli,   depositando   comparsa  di  risposta  e  relativo
fascicolo.  Sostiene  parte convenuta che, a seguito del protesto dei
due  assegni,  il ricorrente faceva istanza alla C.C.I.A.A. di Arezzo
per  ottenere  in primis la annotazione dell'avvenuto pagamento degli
assegni  protestati  e  successivamente  la cancellazione del proprio
nome  dall'archivio informatico dei protesti. La convenuta provvedeva
quindi   alla   pubblicazione   degli  assegni  oggetto  del  ricorso
nell'elenco  mensile  dei  protesti  con  l'annotazione dell'avvenuto
pagamento  mentre  rigettava  l'istanza di cancellazione posto che la
levata  de  protesti risultava del tutto regolare e la norma inerente
la  cancellazione  per  avvenuto  pagamento  riguarda solo cambiali e
vaglia  cambiari.  A sostegno della legittimita' della determinazione
impugnata, parte convenuta faceva, inoltre notare che, nonostante gli
interventi   legislativi   subiti   negli  ultimi  anni  dalla  legge
n. 77/1955,  ed  in  particolare dalle norme inerenti gli assegni e i
protesti,  la  cancellazione  del  nome dall'archivio informatico dei
protesti  a  seguito  di ritardato pagamento e' tuttora espressamente
prevista  solo  per  cambiali  e  vaglia  cambiari,  mentre  e' stata
inserita  la  possibili  di  cancellazione a seguito di illegittimo o
erroneo  protesto,  senza alcuna limitazione di titolo. (legge n. 235
del 18 agosto 2000);
        ancora,  sostiene la C.C.I.A.A. di Arezzo che l'art. 17 legge
n. 108  del  7  marzo  1996  ha  introdotto l'ulteriore rimedio della
riabilitazione  del  protestato,  anche  qui senza alcuna limitazione
relativa  alla  tipologia di titolo, pertanto, applicabile anche agli
assegni bancari;
        l'esclusione  della  applicazione  della  normativa di cui in
causa  agli assegni bancari e' il frutto di un indirizzo costante del
Tribunale  di  Arezzo,  mentre  diverso e' il caso della richiesta di
annotazione dell'avvenuto pagamento dell'assegno bancario protestato,
a  favore  della  quale  rilevano  la  non  prescrittivita'  del dato
normativo  ed  una  consolidata  prassi  in  materia.  Per tal motivo
l'annotazione e' stata concessa all'attore;
        di  conseguenza,  la  C.C.I.A.A.  di Arezzo concludeva per il
rigetto della domanda attrice in quanto infondata;
        nella  stessa  prima  udienza,  il  sig.  Viciani  depositava
istanza  affinche'  il giudice adito sollevasse la presente questione
illegittimita' costituzionale.
    Il giudice si riservava quindi di decidere sull'istanza.
    Ritenuto che:
        non appare manifestatamene infondata, in relazione all'art. 3
(principio   di   eguaglianza)   e   all'art. 24  della  Costituzione
(principio  di  difesa),  la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4  legge  n. 12  febbraio 1955 n. 77, come modificato dalla
legge  n. 349  del  12 giugno 1973 e dalla legge n. 235 del 18 agosto
2000,  nella  parte  in cui, pur dopo l'entrata in vigore della legge
n. 15 dicembre 1990 n. 386 come modificata dal decreto legislativo 30
dicembre  1999  n. 507  all'art. 33 (di depenalizzazione del reato di
emissione  assegni  a  vuoto),  non consente al traente di un assegno
bancario,  o  agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente
della   C.C.I.A.A.   per   ottenere  la  cancellazione  dal  registro
informatico  dei  protesti,  a  differenza del debitore cambiario che
puo'  invece  ottenere  tale  provvedimento  favorevole qualora abbia
effettuato il pagamento entro dodici mesi dal protesto dell'effetto;
        la  Corte  costituzionale,  in  due  precedenti occasioni, ha
dichiarato non fondata un'identica questione sottoposta al suo vaglio
(sentenza  5  luglio 1990, n. 317 e ordinanza 19 novembre 1993 n. 14)
ma che essa appare meritevole di riesame atteso che la diversita' del
regime  giuridico  e sanzionatorio del protesto dell'assegno bancario
rispetto  al  protesto  della cambiale si e' nel frattempo, quasi del
tutto annullata per effetto:
          a)  della  legge  n. 386/1990, art. 8, la quale prevede che
l'avvenuto  pagamento  dell'assegno,  degli  interessi e della penale
sollevano il traente da ogni conseguenza sanzionatoria;
          b)  del  decreto  legislativo  n. 507 del 30 dicembre 1999,
art. 33, che ha depenalizzato il reato di emissione di assegni emessi
senza   provvista,   sottoponendolo   cosi'   ora   al   procedimento
sanzionatorio disciplinato dalla legge n. 24 novembre 1981 n. 689;
          c)  dell'art. 4  legge  n. 12 febbraio 1955 n. 77, comma 2,
che  ha introdotto la possibilita' di cancellare il nome del debitore
protestato    dall'archivio   informatico   di   cui   all'art. 3-bis
decreto-legge 18 settembre 1995 n. 381, nel caso in cui la levata del
protesto   sia  stata  fatta  in  modo  erroneo  o  illegittimo,  non
distinguendo tra cambiale e assegno;
          d)  dell'art. 17,  comma 1, legge 7 marzo 1996 n. 108, come
modificata dalla legge 18 agosto 2000 n. 235, secondo cui il debitore
protestato che ha adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto
e'  stato levato, ha diritto ad ottenere la riabilitazione, trascorso
un  anno,  ove  non  abbia subito ulteriore protesto, anche qui senza
fare alcuna distinzione tra assegni e cambiali;
          e)  dell'art. 17,  comma 2, legge 7 marzo 1996 n. 108, come
modificato  dalla  legge  18  agosto  2000 n. 235, nella parte in cui
prevede,  non  distinguendo  gli  effetti protestati, che il debitore
protestato riabilitato possa ottenere la cancellazione definitiva dei
dati  relativi  al  protesto  anche  dal  registro informatico di cui
all'art. 3-bis, decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381;
        la  Corte aveva fondato le proprie precedenti decisioni sopra
indicate  sulla  diversita'  del regime giuridico e sanzionatorio del
protesto  dell'assegno  bancario  rispetto  a  quello della cambiale,
sostenendo  che  la  diversita' permaneva anche alla luce della legge
n. 386/1990,   in  quanto  l'emissione  di  assegni  senza  provvista
continuava  ad  essere  un  reato  e  comportava la revoca al traente
dell'autorizzazione  ad emettere assegni, mentre il mancato pagamento
di   una   cambiale   aveva  come  conseguenze  solo  quelle  tipiche
dell'inadempimento;
        le  riforme  successive  al  1993,  in  particolare  le  piu'
recenti,  mostrano  tuttavia una tendenziale volonta' del legislatore
di  armonizzare  e  unificare  la normativa tra la cambiale l'assegno
bancario, con speciale riferimento alla depenalizzazione del reato di
emissione   di   assegni   senza  provvista,  alla  riabilitazione  e
soprattutto    alla    cancellazione    definitiva   in   seguito   a
riabilitazione.  Premesso  questo,  i  trattamento  differenziato che
ancora  permane riguardo al primo comma dell'art. 4 legge n. 77/1955,
risulta essere ormai ingiustificato posto che il traente dell'assegno
protestato, pagando quanto dovuto entro 60 giorni dal protesto, evita
ogni   sanzione   amministrativa,  puo'  ottenere  dopo  un  anno  la
riabilitazione  con  conseguente  cancellazione definitiva dei propri
dati  dall'archivio  informatico,  proprio come il debitore cambiario
protestato ma, a differenza di quest'ultimo, secondo la lettera della
legge,  non  puo'  vedere  annotata  la  comunicazione  dell'avvenuto
pagamento  nell'archivio  informatico,  ne'  puo' richiedere prima la
cancellazione,   ma   deve   per   forza   attendere  un  anno  e  la
riabilitazione.
    La  violazione  del  diritto di eguaglianza, e quindi dell'art. 3
Cost. a cui questa norma conduce, e' evidente. Tale disuguaglianza si
crea  nello  stesso  tempo anche tra il traente protestato che abbia,
provveduto  al  pagamento  subito dopo il protesto, ed il traente che
non abbia mai provveduto ad adempiere: entrambi, infatti risulteranno
parimenti  iscritti  nel  registro  informatico  per  almeno un anno,
nonostante  che il primo adempiendo abbia raggiunto una condizione di
completa  legalita',  non  abbia  subito  conseguenze sanzionatorie e
abbia  attuato un integrale ristoro nei confronti del creditore anche
in ordine ai danni dipendenti dal mero ritardo.