P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 871;
    Attesa    la    rilevanza   della   pronuncia   di   legittimita'
costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio;
    Ritenuta   non   manifestatamene   infondata   la   questione  di
legittimita'  costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte,
dell'art. 4,  1  comma,  della  legge n. 12 febbraio 1955 n. 77 nella
parte  in  cui  non consente al traente di un assegno bancario o, nei
casi,  agli  altri soggetti legittimati, di adire il presidente della
C.C.I.A.A.  per  ottenere  la cancellazione dall'archivio informatico
dei protesti;
    Sospende  il  presente  giudizio recante il n. 38/C/2002 pendente
tra:  Viciani  Lorenzo,  titolare della ditta "Microsilver" contro la
Camera  di  Commercio  Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo in
persona del Presidente pro-tempore.
    Ordina   trasmettersi   gli   atti   alla  Eccellentissima  Corte
costituzionale, in Roma.
    Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della
presente ordinanza:
        1) Al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma;
        2) Al sig. Presidente del Senato della Repubblica in Roma;
        3) Al sig. Presidente della Camera dei deputati;
        4)  Al  ricorrente nel domicilio eletto per il ricorso, posto
in  Anghiari  (AR),  via  XVIII  Agosto n. 10, presso lo studio della
dott.ssa Katia Coleschi;
        5)   Alla   Camera   di   commercio,  industria,  artigianato
agricoltura di Arezzo in persona del Presidente pro tempore.
          Sansepolcro, addi' 29 luglio 2002.
                      Il giudice di pace: Fiori
02C0939