P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 871; Attesa la rilevanza della pronuncia di legittimita' costituzionale ai fini della decisione del presente giudizio; Ritenuta non manifestatamene infondata la questione di legittimita' costituzionale, alla luce delle premesse sopra esposte, dell'art. 4, 1 comma, della legge n. 12 febbraio 1955 n. 77 nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario o, nei casi, agli altri soggetti legittimati, di adire il presidente della C.C.I.A.A. per ottenere la cancellazione dall'archivio informatico dei protesti; Sospende il presente giudizio recante il n. 38/C/2002 pendente tra: Viciani Lorenzo, titolare della ditta "Microsilver" contro la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo in persona del Presidente pro-tempore. Ordina trasmettersi gli atti alla Eccellentissima Corte costituzionale, in Roma. Dispone che a cura della cancelleria venga comunicata copia della presente ordinanza: 1) Al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma; 2) Al sig. Presidente del Senato della Repubblica in Roma; 3) Al sig. Presidente della Camera dei deputati; 4) Al ricorrente nel domicilio eletto per il ricorso, posto in Anghiari (AR), via XVIII Agosto n. 10, presso lo studio della dott.ssa Katia Coleschi; 5) Alla Camera di commercio, industria, artigianato agricoltura di Arezzo in persona del Presidente pro tempore. Sansepolcro, addi' 29 luglio 2002. Il giudice di pace: Fiori 02C0939