P. Q. M. Vista la legge 11 marzo n. 87 e la legge 16 marzo 1956 n. 7 e successive modificazioni. Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, accoglie l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 20 D, legge 28 agosto 2002 n. 274 sollevata dalla difesa. Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti e notifiche di rito. Carru', addi' 9 luglio 2002 Il giudice di pace: Audisio 02C1083