P. Q. M.
    Vista  la  legge  11  marzo n. 87 e la legge 16 marzo 1956 n. 7 e
successive modificazioni.
    Ritenuta   la  rilevanza  della  questione  e  la  non  manifesta
infondatezza,  accoglie  l'eccezione di illegittimita' costituzionale
dell'art. 20 D, legge 28 agosto 2002 n. 274 sollevata dalla difesa.
    Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti e notifiche di
rito.
        Carru', addi' 9 luglio 2002
                     Il giudice di pace: Audisio
02C1083