P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, in riferimento agli artt. 76 e 23 della Costituzione, dichiarando altresi' che la rilevanza della questione non e' cessata per effetto dello jus superveniens (legge 23 dicembre 1998, n. 448); Sospende conseguentemente il giudizio in corso dinanzi ad essa ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente ordinanza alle parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' previa comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Manda la segreteria per gli adempimenti suddetti. Ancona, addi' 21 giugno 2001 Il Presidente: Rosellini Il relatore: Gianni 02c1094