P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione, 1 legge cost. 9 febbraio
1948  n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 47, commi 1 e 2 del d.Lgs. 15 novembre 1993
n. 507,  in  riferimento  agli  artt. 76  e  23  della  Costituzione,
dichiarando  altresi' che la rilevanza della questione non e' cessata
per effetto dello jus superveniens (legge 23 dicembre 1998, n. 448);
    Sospende conseguentemente il giudizio in corso dinanzi ad essa ed
ordina  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la
risoluzione della questione sollevata, previa notifica della presente
ordinanza  alle  parti in giudizio ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  previa comunicazione della medesima ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Manda la segreteria per gli adempimenti suddetti.
        Ancona, addi' 21 giugno 2001
                      Il Presidente: Rosellini
                        Il relatore: Gianni
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