P. Q. M. 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non demanda alla cognizione del giudice amministrativo le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970, qualora il comportamento antisindacale dedotto sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di impiego previsti dall'art. 3 del d.lgs. 165/2001; 2) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio; 3) ordina che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura in udienza, sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il giudice: Gelonesi 02C1098