P. Q. M.
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di  illegittimita'  costituzionale dell'art. 63 comma 3 del d.lgs. 30
marzo  2001,  n. 165, per contrasto con gli articoli 3, 24 e 25 della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  non demanda alla cognizione del
giudice  amministrativo le controversie promosse dalle organizzazioni
sindacali  ai  sensi dell'art. 28 della legge n. 300/1970, qualora il
comportamento  antisindacale  dedotto  sia lesivo anche di situazioni
soggettive  inerenti  ai rapporti di impiego previsti dall'art. 3 del
d.lgs. 165/2001;
    2) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e
sospende il presente giudizio;
    3) ordina che la presente ordinanza, di cui e' stata data lettura
in  udienza,  sia, a cura della cancelleria, notificata al Presidente
del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
                        Il giudice: Gelonesi
02C1098