Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), sollevate dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Capotosti Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002. Il direttore della cancelleria: Di Paola 02C1111