Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 729, comma 1, cod. proc. pen.,
come  modificato  dall'art. 13  della  legge  5 ottobre  2001, n. 367
(Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra  Italia  e  Svizzera che
completa  la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale  del  20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma
il  10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale
ed  al  codice  di  procedura  penale),  sollevate  dal  Tribunale di
Catanzaro,  in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e
secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
                       Il Presidente: Ruperto
                       Il redattore: Capotosti
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 26 novembre 2002.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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