ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
dell'art. 103,   terzo  comma,  del  d.P.R.  11 luglio  1980,  n. 382
(Riordinamento   della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa  e  didattica), e
dell'art. 7,  ottavo comma, lettera g), della legge 21 febbraio 1980,
n. 28   (Delega   al  Governo  per  il  riordinamento  della  docenza
universitaria   e   relativa   fascia   di   formazione,   e  per  la
sperimentazione  organizzativa  e  didattica),  promossi  con quattro
ordinanze  emesse  il  26 novembre  2001 dal Tribunale amministrativo
regionale  della  Toscana,  rispettivamente iscritte ai nn. 135, 136,
137  e  138  del  registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 ottobre 2002 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.

                          Ritenuto in fatto


    1. - Il  Tribunale  amministrativo  regionale  della Toscana, con
ordinanza  del  26 novembre 2001 (r.o. n. 135 del 2002), ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 103,  terzo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza
universitaria,  relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione
organizzativa  e  didattica),  e 7, [ottavo comma], lettera g), della
legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento
della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la
sperimentazione  organizzativa  e  didattica),  in  riferimento  agli
artt. 3 e 76 della Costituzione.

    2. - L'ordinanza  e'  stata  emessa  nell'ambito  di  un giudizio
promosso   da   una   ricercatrice  universitaria  confermata  contro
l'Universita' degli studi di Firenze, in relazione a un provvedimento
dell'amministrazione universitaria che ha rideterminato, riducendola,
l'anzianita'  di  servizio  della ricorrente, eliminando dal relativo
calcolo  il  periodo  prestato  quale  lettrice  a  contratto a norma
dell'art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980.

    3. - Secondo    quanto    risulta   dall'esposizione   in   fatto
dell'ordinanza  di  rimessione, la ricorrente ha impugnato un decreto
del  rettore  dell'Universita'  di  Firenze  del  6 marzo  1990  che,
modificando   in   senso   peggiorativo  un  precedente  decreto  del
10 novembre   1984,   ha  "ridotto"  l'anzianita'  della  ricorrente,
ricercatrice  universitaria  confermata,  limitando il riconoscimento
del  periodo  utile di servizio prestato quale lettrice a contratto a
quello  svolto  prima del 1 novembre 1980, ed escludendo viceversa il
riconoscimento del servizio successivamente prestato quale lettrice a
contratto  assunta  secondo  la  disciplina  dell'art. 28  del d.P.R.
n. 382  del  1980,  e  cio'  essenzialmente in base agli argomenti a)
della  mancata  previsione  di  quest'ultima  categoria di personale,
istituita  con  il  citato d.P.R., nell'elencazione di cui all'art. 7
della   legge  n. 28  del  1980,  elencazione  alla  quale  la  norma
dell'art. 103,  terzo  comma,  del  medesimo  d.P.R. - che stabilisce
appunto il riconoscimento di attivita' pregresse (per intero, ai fini
del  trattamento  previdenziale  e  di quiescenza; per i due terzi ai
fini  della  carriera)  -  fa  rinvio, e b) del differente regime dei
contratti  di  natura  privatistica  stipulati  ex art. 28 del d.P.R.
n. 382  rispetto  a  quello  proprio  delle  figure di cui all'elenco
contenuto   nell'art. 7   della  legge-delega,  cio'  che  non  rende
possibile assimilare o equiparare gli uni agli altri.
    La  ricorrente  -  si  espone ancora nell'ordinanza del Tribunale
amministrativo regionale - censura questa conclusione: muovendo dalla
premessa  secondo cui non e' contestato che le attivita' suscettibili
di  riconoscimento,  a  norma  dell'art. 103  citato,  possono essere
indifferentemente  svolte  sia prima che dopo l'entrata in vigore del
d.P.R. n. 382, cioe' sia prima che dopo l'anno accademico iniziato il
1 novembre 1980, e che pertanto tutta l'attivita' svolta in una delle
"figure" previste dall'art. 7 della legge delega n. 28 del 1980, fino
all'immissione  in  ruolo quale ricercatrice confermata, sia utile ai
fini  del  riconoscimento  medesimo,  la  parte privata deduce che la
giurisprudenza,  costituzionale (sentenze n. 55 del 1989 e n. 284 del
1987)  e  ordinaria,  avrebbe  da  tempo  chiarito  che i rapporti in
questione,  instaurati  a  norma  dell'art. 28  del d.P.R. n. 382, si
caratterizzano  come  rapporti di lavoro di tipo subordinato, secondo
contenuti  identici  a  quelli  della  disciplina  anteriore, e che i
lettori    pertanto    si    qualificano   sempre   come   dipendenti
dell'Universita',   sia   in   regime  pubblicistico  sia  in  regime
privatistico.
    Ma   appunto   per  questa  sostanziale  continuita'  di  aspetti
essenziali  e  caratterizzanti  del  servizio di lettorato, prima del
1980   e  dopo  il  1980,  non  sarebbe  possibile  ne'  giustificato
distinguere  tra  i  servizi  prestati  in  applicazione  dell'una  o
dell'altra   disciplina,   come  invece  ha  fatto  l'amministrazione
universitaria  nel  caso di specie: l'art. 7 della legge delega n. 28
del  1980  non  avrebbe  infatti  potuto esemplificare, tra i servizi
ammessi  al riconoscimento, anche quello svolto negli anni successivi
in applicazione del decreto presidenziale delegato emanato sulla base
della  legge  stessa, ma cio', ad avviso sempre della ricorrente, non
ostacolerebbe, secondo una razionale interpretazione della disciplina
complessiva,  il  pieno  riconoscimento  del  servizio prestato quale
lettrice,  indipendentemente  dal  tempo  e dalla base legislativa di
esso; ove cosi' non fosse, e dunque a voler seguire l'interpretazione
dell'amministrazione   resistente,   la  normativa  in  argomento  si
esporrebbe del resto - sempre secondo la prospettazione della parte -
a  censure  di  incostituzionalita'  in  relazione  al  principio  di
uguaglianza,  perche' essa distinguerebbe arbitrariamente la' dove e'
ravvisabile  identita'  di  rapporto,  senza  che  possa  influire in
contrario la qualificazione necessariamente privatistica del rapporto
istituito  a partire dall'anno accademico 1980/1981, poiche' anche in
precedenza  si  poteva  svolgere  un  servizio di "lettorato" secondo
moduli di diritto privato.

    4. - Premesso quanto sopra, il Tribunale amministrativo regionale
rileva  che  la  questione  demandata  al suo giudizio consiste nello
stabilire  se  il  servizio  prestato  quale lettore universitario in
esecuzione   di  un  contratto  stipulato  in  base  alla  disciplina
dell'art. 28   del   d.P.R.  n. 382  del  1980  sia  suscettibile  di
riconoscimento,  ai  fini dell'anzianita' complessiva nella qualifica
di  ricercatore  confermato,  secondo  il  disposto a) dell'art. 103,
terzo  comma,  del  d.P.R. n. 382 del 1980, che cosi' stabilisce: "Ai
ricercatori  universitari all'atto della loro immissione nella fascia
dei  ricercatori  confermati,  e' riconosciuta per intero ai fini del
trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  e per i due terzi ai fini
della  carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita'
in  una  delle  figure  previste  dall'art. 7 della legge 21 febbraio
1980,  n. 28,  nonche',  a  domanda,  il  periodo corrispondente alla
frequenza  dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  ai  soli  fini del
trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  con  onere  a  carico del
richiedente", e b), in connessione con la norma suddetta, dell'art. 7
della legge delega n. 28 del 1980, che, nel suo ottavo comma, lettera
g),   tra   i   soggetti   ammessi   al  giudizio  di  idoneita'  per
l'inquadramento  nella fascia dei ricercatori confermati, individua i
"lettori  assunti  con  pubblico  concorso  o  a  seguito di delibera
nominativa  del  consiglio  di  amministrazione dell'universita', che
abbiano svolto tale attivita' per almeno due anni".
    Alla   stregua   del   combinato  disposto  delle  due  anzidette
disposizioni   nonche'   alla   luce   di   interventi   "additivi  e
manipolativi"  della  Corte  costituzionale,  che hanno "modificato e
precisato  gli  ambiti  e  i  contorni  della categoria enunciata dal
ripetuto art. 7" (eliminando il requisito dell'anzianita' biennale di
servizio:  sentenza n. 284 del 1987; e ricomprendendo nella categoria
in questione i lettori incaricati secondo la precedente disciplina di
cui  all'art. 24  della legge 24 febbraio 1967, n. 62: sentenza n. 39
del  1989),  ritiene  il  giudice  rimettente  che  non sia possibile
includere tra i servizi che possono essere riconosciuti ai fini della
carriera  e dell'anzianita', a norma dell'art. 103, quello di lettore
di lingua straniera svolto a norma dell'art. 28 del d.P.R. n. 382.
    La  disposizione  che  consente  il  riconoscimento  di pregresse
attivita',  infatti,  anche secondo la giurisprudenza amministrativa,
si  riferisce  solo  alle  seguenti  categorie  di lettori: 1) quelli
entrati  in  ruolo  per  pubblico concorso, a norma dell'art. 6 della
legge  29 agosto  1941,  n. 1058  (Istituzione  di  scuole, presso le
Universita'  e  gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico
delle  lingue  straniere  moderne); 2) quelli nominati o incaricati a
norma  degli  artt. 23  e  24  della  legge  24 febbraio  1967, n. 62
(Istituzione  di  nuove  cattedre  universitarie,  di  nuovi posti di
assistente  universitario,  e  nuova  disciplina  degli  incarichi di
insegnamento  universitario  e degli assistenti volontari); 3) quelli
incaricati   a   norma  dell'ottavo  comma  dell'articolo  unico  del
decreto-legge  23 dicembre  1978,  n. 817  (Norme  transitorie per il
personale  precario delle Universita), convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 febbraio 1979, n. 54. Categorie, quelle suddette, che
-  aggiunge  il  rimettente  -  sono  disomogenee  ma disciplinate da
normative  diverse  e  anteriori  rispetto  a  quella,  riguardante i
lettori   assunti   con   contratto   di  diritto  privato,  prevista
nell'art. 28  del d.P.R. n. 382 del 1980 e, prima, nell'art. 6, commi
sesto e settimo, della legge delega n. 28 del 1980.
    Ne'  sarebbe  praticabile  - aggiunge il Tribunale amministrativo
regionale  -  un'interpretazione  estensiva,  tale  da  ricomprendere
nell'ambito  di  applicazione  dell'art. 103  in  argomento  anche  i
lettori assunti tramite contratto di diritto privato, poiche' vi osta
il  carattere  tassativo  delle  figure  indicate dalla disposizione,
affermato  anche dalla giurisprudenza; e neppure si potrebbe accedere
-  secondo una prospettazione formulata dalla ricorrente nel giudizio
di merito - a una applicazione analogica della disciplina concernente
la  categoria  degli assistenti universitari, ai quali i lettori sono
equiparati per espresso disposto legislativo.

    5. - Escluso,  dunque,  che  alla  normativa possa attribuirsi un
significato  diverso  da quello proprio del tenore letterale di essa,
ne  deriverebbe il rigetto del ricorso giurisdizionale, non potendosi
ammettere  il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza  e  della carriera, del servizio prestato quale lettore ex
art. 28 del d.P.R. n. 382 del 1980.
    Ma di questa impossibilita' il Tribunale amministrativo regionale
si  duole, accogliendo l'eccezione di incostituzionalita' prospettata
in  via  subordinata  dalla  parte,  in riferimento agli artt. 3 e 76
della Costituzione.
    5.  1.  -  Se,  come detto - e come e' incontestato, anche tra le
parti  del  giudizio  di  merito -, i servizi pregressi valutabili in
generale  e  per  le  altre  categorie  di  dipendenti  ai fini della
carriera  sono  tutti quelli prestati in una delle figure considerate
nella  disposizione, sia prima che dopo l'anno accademico (1980/1981)
a partire dal quale la disciplina del d.P.R. n. 382 del 1980 e' stata
messa  in  opera, fino all'inquadramento nella fascia dei ricercatori
confermati,  la  limitazione  del  riconoscimento  ai soli servizi di
"lettorato"  svolti  prima del sistema apprestato dello stesso d.P.R.
n. 382 risulta essere, secondo il Tribunale amministrativo regionale,
una  discriminazione  non  giustificata  e  contrastante con l'art. 3
della  Costituzione,  perche'  espressiva  di  un arbitrario utilizzo
della  discrezionalita'  che  e'  da  riconoscersi  al legislatore in
questa  materia,  in  considerazione  della identita' di compiti e di
prestazioni  rese  dai  lettori,  prima  e  dopo la riforma di cui al
d.P.R. n. 382.
    Osserva  il  Tribunale  amministrativo  regionale  che  si tratta
infatti di un servizio avente "identiche caratteristiche sostanziali"
e  che l'unico elemento di differenziazione, costituito dal fatto che
l'art. 28   in  discorso  non  costituisce  piu',  come  avveniva  in
precedenza,  un  rapporto  di pubblico impiego, ma prevede assunzioni
regolate dal diritto privato, rappresenta una circostanza irrilevante
e  comunque inidonea a dare ragione della discriminazione ai fini che
interessano,    giacche',    come    e'    stato    chiarito    anche
dall'interpretazione della giurisprudenza, i contratti di "lettorato"
ex  art. 28  appartengono  alla  categoria  del  lavoro subordinato e
fondano  -  anche a seguito della sentenza n. 55 del 1989 della Corte
costituzionale  -  un  rapporto  lavorativo  essenzialmente  a  tempo
indeterminato.
    Inoltre,  il  Tribunale  amministrativo  regionale  rileva che la
disciplina  dell'assunzione  dei  lettori in base al ripetuto art. 28
del  d.P.R.  n. 382  del 1980 "riecheggia", salvo il dato formale del
carattere  privatistico  del rapporto, quella contenuta nell'articolo
unico del decreto-legge n. 817 del 1978, convertito dalla legge n. 54
del  1979,  onde  anche sotto questo profilo sussiste una sostanziale
continuita' tra le due figure all'interno della medesima categoria.
    Infine,  la  connotazione privatistica che caratterizza la figura
del  lettore  assunto in base all'art. 28 non puo' valere a escludere
l'inserimento  del  lettore  stesso  nell'ambito  dell'organizzazione
universitaria,  tanto  meno nel quadro generale della privatizzazione
dei   rapporti   di   impiego   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni,  a  norma  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29  (Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma  dell'articolo  2  della  legge  23 ottobre  1992,
n. 421).
    5.  2. - Sotto altro aspetto, la normativa delegata, operando una
individuazione   riduttiva   dei  servizi  di  lettorato  ammessi  al
riconoscimento  ai  fini  della  carriera  di ricercatore confermato,
attraverso  il  mero  richiamo  alle figure di cui all'art. 7, ottavo
comma,  della  legge  di  delega  n. 28 del 1980, appare al Tribunale
amministrativo  regionale  in  contrasto  anche  con  l'art. 76 della
Costituzione,  poiche'  la  norma  delegante,  cioe' l'art. 12, primo
comma,   lettera  i),  della  legge  n. 28  del  1980,  abilitava  il
legislatore  delegato a "consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il
riconoscimento,   ai  fini  del  pensionamento,  del  trattamento  di
quiescenza  e  previdenza,  e,  in analogia con le norme generali sul
pubblico  impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di
servizio  "effettivamente  prestato  nelle  universita' da coloro che
sono  inquadrati  nei  ruoli  sulla  base  delle  disposizioni  della
presente  legge", cosicche', sotto questo ulteriore profilo, la norma
dell'art. 103, terzo comma, sarebbe posta in violazione dell'indicato
criterio  direttivo  della  legge  delega e dunque dell'art. 76 della
Costituzione.

    6. - Identiche questioni di legittimita' costituzionale, riferite
agli  stessi parametri e argomentate secondo i medesimi profili, sono
state sollevate dallo stesso Tribunale amministrativo regionale della
Toscana,  con  altre  tre ordinanze (r.o. n. 136, n. 137 e n. 138 del
2002),  tutte  in data 26 novembre 2001, emesse nel corso di distinti
giudizi  concernenti  il  -  mancato  o denegato - riconoscimento del
servizio di "lettorato" a contratto, ex art. 28 del d.P.R. n. 382 del
1980, nei confronti di ricercatori universitari confermati.

                       Considerato in diritto


    1. - Con  quattro  ordinanze  di  analogo contenuto, il Tribunale
amministrativo   regionale   della   Toscana   solleva  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto dell'art. 103,
terzo  comma,  del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza   universitaria,   relativa   fascia  di  formazione  nonche'
sperimentazione  organizzativa  e  didattica),  e dell'art. 7, ottavo
comma,  lettera  g),  della  legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
Governo  per  il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di  formazione,  e  per  la  sperimentazione  organizzativa e
didattica).  Ritiene  il  rimettente  che la norma risultante da tali
disposizioni  si  ponga  in  contrasto  con  gli  artt. 3  e 76 della
Costituzione.
    Il   terzo  comma  dell'art. 103  anzidetto  stabilisce  che  "Ai
ricercatori  universitari all'atto della loro immissione nella fascia
dei  ricercatori  confermati,  e' riconosciuta per intero ai fini del
trattamento  di  quiescenza  e  previdenza  e per i due terzi ai fini
della  carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle universita'
in  una  delle  figure  previste  dall'art. 7 della legge 21 febbraio
1980,  n. 28". Questa ultima disposizione, nell'indicare le categorie
di personale universitario ammesse all'inquadramento nella fascia dei
ricercatori  confermati, alla lettera g) dell'ottavo comma, prevedeva
(ai  fini  del  predetto  inquadramento)  la  categoria  dei "lettori
assunti  con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del
consiglio di amministrazione dell'universita'".
    Il giudice rimettente ritiene che i lettori assunti per contratto
-  secondo la norma dell'art. 28 del medesimo d.P.R. n. 382 del 1980,
innovativa  rispetto  alla  precedente  disciplina  [e  ora  abrogata
dall'art. 4  del  decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120 (Disposizioni
urgenti  per  il  funzionamento  delle  universita),  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, che ai lettori di
lingue   straniere   ha   sostituito   i   collaboratori  ed  esperti
linguistici]  -  non  rientrino  nella previsione del suddetto art. 7
della  legge  n. 28 del 1980 e che pertanto l'attivita' lavorativa da
questi prestata non possa essere riconosciuta ai fini del trattamento
di  quiescenza  e previdenza e della carriera, a norma dell'anzidetto
art. 103,  terzo  comma, del d.P.R. n. 382. Poiche', peraltro, sempre
ad  avviso  del  giudice  rimettente,  l'attivita'  dei lettori - per
quanto  prestata  sulla base di diversi titoli di assunzione, prima e
dopo   il   d.P.R.   n. 382   -  presenta  identiche  caratteristiche
sostanziali,  la  diversa  rilevanza  che  a  essa sarebbe attribuita
dall'art. 103  citato,  a seconda che sia stata prestata prima o dopo
il   1980,   sarebbe   irragionevole   e   si   tradurrebbe   in  una
discriminazione a danno dei soggetti che hanno operato in qualita' di
lettori  successivamente  a  quella  data.  Da  cio',  la  violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
    La norma denunciata, nell'interpretazione assunta dal rimettente,
si  porrebbe  poi  in  contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in
quanto  essa  avrebbe disatteso il criterio direttivo contenuto nella
legge delega [art. 12, primo comma, lettera i), della legge n. 28 del
1980]  che  indicava  nel  "servizio  effettivamente  prestato  nelle
universita'",   senza   limitazioni  o  specificazioni,  il  servizio
riconoscibile,   ai   fini  del  pensionamento,  del  trattamento  di
quiescenza  e  previdenza  e,  in  analogia con le norme generali sul
pubblico  impiego,  eventualmente  anche della carriera, a favore dei
soggetti inquadrati nei ruoli previsti dalla legge stessa.

    2. - I  giudizi  promossi  con le quattro ordinanze del Tribunale
amministrativo  regionale  della  Toscana,  riguardando  la  medesima
questione  di  costituzionalita',  possono riunirsi per essere decisi
con la medesima pronuncia.

    3. - La questione non e' fondata.
    Di  due  interpretazioni  -  l'una  ipoteticamente contrastante e
l'altra  non contrastante con la Costituzione - il giudice rimettente
adotta  la  prima,  avendo erroneamente escluso la possibilita' della
seconda  che,  invece, risulta non solo possibile ma addirittura piu'
ovvia dell'altra, gia' alla stregua dell'interpretazione della legge,
senza  necessita'  di far leva su principi costituzionali in vista di
un'interpretazione adeguatrice.
    L'art. 7,  ottavo  comma, lettera g), della legge n. 28 del 1980,
nell'individuare la categoria dei lettori operanti nelle universita',
da  ammettersi - previo giudizio di idoneita' - all'inquadramento nel
ruolo  dei  ricercatori  confermati,  utilizza  una formula ("lettori
assunti  con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del
consiglio  di amministrazione dell'Universita'") comprensiva di tutti
i  lettori  precedentemente  assunti  secondo  le ordinarie procedure
dall'amministrazione  universitaria.  I  lettori  di lingue straniere
sono  stati  previsti  in  un  primo  momento dall'art. 6 della legge
29 agosto 1941, n. 1058 (Istituzione di scuole, presso le Universita'
e  gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue
straniere  moderne),  come  personale  di ruolo assunto per concorso,
secondo  le  norme  che  regolavano  i  concorsi per posti di aiuto e
assistente  nelle  universita';  l'art. 6  della legge 18 marzo 1958,
n. 349  (Norme  sullo  stato  giuridico ed economico degli assistenti
universitari), ha poi precisato che i lettori potevano essere addetti
alle  cattedre  di lingue e letterature e godevano dello stesso stato
giuridico  ed  economico  e  dello  stesso sviluppo di carriera degli
assistenti.  Successivamente, l'art. 24 della legge 24 febbraio 1967,
n. 62 (Istituzione di nuove cattedre universitarie, di nuovi posti di
assistente  universitario,  e  nuova  disciplina  degli  incarichi di
insegnamento   universitario   e   degli  assistenti  volontari),  ha
previsto,  in  esecuzione  di  accordi  culturali  e  in  deroga alla
disciplina  allora  vigente per la figura dell'assistente incaricato,
la possibilita' di conferire a cittadini stranieri incarichi annuali,
rinnovabili  negli  anni  successivi,  in  corrispondenza di posti di
lettori  di  ruolo;  l'incarico  era conferito con decreto rettorale,
previa  deliberazione  della  facolta',  su  proposta  del professore
ufficiale   formulata  scegliendo  tra  i  soggetti  designati  dalle
autorita'  del  paese  di  origine.  Con l'ottavo comma dell'articolo
unico  del  decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817 (Norme transitorie
per   il   personale  precario  delle  Universita),  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 febbraio 1979, n. 54, il conferimento
degli  incarichi  ai  lettori  e'  stato sganciato dall'esecuzione di
accordi  di  cooperazione  culturale  ed  e'  stato  fatto  dipendere
esclusivamente  dal  numero degli studenti iscritti ai diversi corsi,
secondo  il  rapporto  di  un  lettore  per  centocinquanta  studenti
(superandosi  cosi'  il  riferimento al ruolo); l'incarico, di durata
annuale  e rinnovabile per non piu' di cinque anni, era conferito dal
rettore   dell'universita',  su  proposta  dei  singoli  consigli  di
facolta'.
    A   tutte   queste   categorie  di  lettori,  come  pacificamente
riconosciuto,  anche  dal giudice rimettente, si riferisce la formula
dell'art. 7,  ottavo  comma,  lettera g), della legge n. 28 del 1980.
Questa,  peraltro,  sempre  ad  avviso  del  rimettente, non potrebbe
comprendere la categoria dei lettori assunti a norma dell'art. 28 del
d.P.R.  n. 382 e cio', par di capire, per le seguenti due ragioni: a)
innanzitutto,  perche'  l'art. 7, contenendo una normativa rivolta al
riordinamento  di  situazioni di precariato venutesi a determinare in
precedenza,   non  poteva  riguardare  una  categoria  di  dipendenti
dell'universita'  prevista  dalla  legge  stessa  per  l'avvenire; b)
inoltre,  perche'  il  nuovo regime giuridico del lettorato di lingue
straniere, instaurato con il d.P.R. n. 382 e basato su un rapporto di
diritto  privato,  non sarebbe qualitativamente assimilabile a quello
in precedenza disciplinato dalle leggi sopra menzionate.
    Nessuno dei due argomenti, tuttavia, e' risolutivo.
    E'  ovvio  che  il  legislatore,  essendo  mosso  da  un  intento
razionalizzatore  di  situazioni venutesi a sedimentare nel passato e
volendo  consentire  in  condizioni  di  favore  la trasformazione di
pregressi   rapporti   di   lettorato  nello  status  di  ricercatore
confermato,  abbia  dettato  norme  solo  per  il  riconoscimento, al
momento   del   nuovo   inquadramento,  dei  servizi  prestati  nello
svolgimento  di  tali rapporti e non dei servizi da prestarsi secondo
la disciplina a venire. Il legislatore di allora, dunque, nel dettare
la   normativa   denunciata   circa  il  riconoscimento  dei  servizi
pregressi,  non  ha  percio'  certamente  inteso  fare  riferimento a
periodi  successivi,  che non erano nelle previsioni. Ma, altrettanto
certamente,  se  non  li  ha espressamente inclusi, non li ha nemmeno
esclusi,  una  volta che - come in effetti e' avvenuto - l'attuazione
della  legge si e' trascinata nel tempo, come nel caso dei ricorrenti
di  fronte  al Tribunale amministrativo regionale rimettente i quali,
in   assenza   di   un'attuazione  tempestiva  della  riforma,  hanno
continuato  per  vari  anni, prima di ottenere l'immissione nel ruolo
dei ricercatori confermati, a prestare servizio come lettori, a norma
della nuova disciplina del 1980.
    Il  problema  e'  allora  di  sapere  se  la  norma formulata del
legislatore,  nella sua portata oggettiva, sia interpretabile in modo
tale  da  comprendere anche la figura del lettore quale delineata nel
1980 e le attivita' da questo prestate. La risposta positiva discende
pianamente dalla duplice, seguente constatazione.
    Innanzitutto,  per quanto riguarda la ratio legislativa, il nuovo
regime  giuridico  del  rapporto  tra  i  lettori e l'amministrazione
universitaria  delineato  dall'art. 28  del  d.P.R. n. 382 del 1980 -
contratto  di  diritto  privato  di  lavoro  subordinato, su proposta
motivata  della  facolta'  -  interessata,  in relazione ad effettive
esigenze  di esercitazione degli studenti, nel rapporto di un lettore
ogni  centocinquanta  studenti  frequentanti; prestazioni richieste e
relativi  corrispettivi  determinati dal consiglio di amministrazione
delle universita', sentito il consiglio di facolta' - si distingue da
quelli definiti dalla legislazione precedente (inquadramento in ruolo
o  incarico  temporaneo  su  posti  di  ruolo  o indipendentemente da
questi)  quanto  alla natura pubblicistica o privatistica della fonte
del  rapporto ma non incide di per se' sulla natura delle prestazioni
professionali,  cio'  che  solo  rileva  ai fini dell'interpretazione
della  norma  che riguarda la loro riconoscibilita' per la carriera e
per il trattamento successivo.
    Inoltre,   per   quanto  riguarda  la  lettera  della  legge,  la
disposizione  della  lettera  g)  dell'ottavo comma dell'art. 7 della
legge  n. 28  del  1980 - dettata, secondo cio' che gia' si e' detto,
per  indicare tutte le figure di lettori di lingue straniere comunque
assunti    secondo    le   normali   procedure   dell'amministrazione
universitaria,   tra   le   quali  senza  dubbio  i  lettori  assunti
successivamente  al  1980  rientrano  - fa riferimento all'assunzione
(oltre  che  con  pubblico concorso) a seguito di delibera nominativa
del   consiglio   di   amministrazione   dell'universita',   delibera
necessaria  anche  nel  caso  della stipula di convenzioni di diritto
privato  che,  come  quelle  in  esame,  comportano  conseguenze  sul
bilancio universitario.
    La  ratio  della  legge  e  la  sua lettera, dunque, concorrono a
suffragare  un'interpretazione  della  normativa denunciata nel senso
del  riconoscimento,  ai  fini indicati dal terzo comma dell'art. 103
del  d.P.R.  n. 382  del 1980, anche dell'attivita' svolta negli anni
accademici  successivi  da  lettori  assunti  dalle  universita'  con
contratto  di  diritto  privato,  a  norma  dell'art. 28  del decreto
presidenziale  medesimo,  e  inquadrati  nella fascia dei ricercatori
confermati,  a norma dell'art. 7, ottavo comma, della legge n. 28 del
1980.
    Il giudice rimettente oppone a questa interpretazione il richiamo
di  alcune decisioni della giurisdizione amministrativa, oltre che di
questa  Corte.  Ma, a parte l'esistenza del potere-dovere del giudice
rimettente di interpretare autonomamente la legge che deve applicare,
nessuna di quelle pronunce si riferisce specificamente alla questione
oggetto  del  presente  giudizio.  Esse  si  limitano  ad affermare e
ribadire  la novita' dello status di lettore secondo la normativa del
1980  e  l'impossibilita'  dell'estensione  analogica delle norme del
d.P.R.  del 1980 che prevedono, nel passaggio da una disciplina della
docenza   universitaria   a   un'altra,   discipline   sostanziali  e
procedurali di favore. Ma questo non e' il caso presente, poiche' non
di  analogia tra categorie diverse di lettori universitari si tratta,
ma  dell'interpretazione  della  normativa  denunciata secondo il suo
proprio significato obiettivo.
    Per   i   motivi   anzidetti,   il  risultato  cui  il  Tribunale
amministrativo  regionale  mira  puo'  essere  raggiunto direttamente
sulla   base  dell'interpretazione  della  legge  che  ha  da  essere
applicata  nei  giudizi  innanzi  a  esso  pendenti e la questione di
costituzionalita' sollevata deve essere dichiarata infondata.