P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infonda la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 392  e  393  c.p.p.,  come
modificati  dalla  sentenza  n. 77  del  10  marzo  1994  della Corte
costituzionale,  nella parte in cui non prevedono che la richiesta di
incidente  probatorio  possa essere presentata anche dopo la scadenza
del   termine  previsto  dall'art. 405,  comma  2,  c.p.p.,  e  prima
dell'inizio    della   fase   dell'udienza   preliminare   ai   sensi
dell'art. 416 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111, Cost.;
    Sospende   il   giudizio   indicato   in  motivazione  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  il presente provvedimento, a cura della cancelleria,
venga  notificato  alle  parti, al pubblico ministero e al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, nonche' comunicato ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento.
        Latina, addi' 7 maggio 2002.
          Il giudice per le indagini preliminari: Morgigni
02C1174