P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infonda la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p., come modificati dalla sentenza n. 77 del 10 marzo 1994 della Corte costituzionale, nella parte in cui non prevedono che la richiesta di incidente probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 405, comma 2, c.p.p., e prima dell'inizio della fase dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111, Cost.; Sospende il giudizio indicato in motivazione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che il presente provvedimento, a cura della cancelleria, venga notificato alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Latina, addi' 7 maggio 2002. Il giudice per le indagini preliminari: Morgigni 02C1174