Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Nei  confronti del Presidente della giunta della Regione Piemonte
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
della  Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, recante "norme per la
gestione  dei  rifiuti", pubblicata in BUR n. 44 del 31 ottobre 2002,
relativamente  agli  artt. 2, comma 1, lettera i); 3 comma 1, lettera
l);  11  comma 13 e 14; 12 comma 7 e 8, giusta delibera del Consiglio
dei ministri del 20 dicembre 2002.
    1. - Con  la  legge  indicata  in epigrafe la Regione Piemonte ha
dettato  norme per la gestione dei rifiuti. L'art. 2, comma 1 dispone
che  "nell'ambito  delle  proprie  competenze,  in  coerenza  con  le
disposizioni  della  l.r.  n. 44/2000,  la regione provvede: ... (fra
l'altro)   ...  i)  all'esercizio  del  potere  sostitutivo  in  base
all'art. 14  della  l.r.  n. 34/1998  nei confronti delle province in
caso  di  inadempienza  nello  svolgimento  delle  competenze ad esse
attribuite con la presente legge; ...". Analogo potere sostitutivo e'
attribuito  dalla legge regionale, nell'art. 3, comma 1, lettera l) e
negli  artt. 11,  comma  13 e 14 e 12 comma 7 e 8, alle province, nel
caso  di  inerzia  di comuni, consorzi di comuni, comunita' montane e
consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta.
    2. - Le   norme  sopra  indicate  si  pongono  in  contrasto  con
l'art. 120  della  Costituzione,  che  demanda  a  legge  statale  la
disciplina  dei  poteri  sostitutivi nei confronti degli enti locali,
stante la carenza di potesta' legislativa della regione in materia di
controlli  sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa
dell'art. 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non puo'
autonomamente  attribuire  il  potere  sostitutivo,  senza una previa
normazione statale.
    Infatti,  la disposizione del citato art. 120 della Costituzione,
prevede  che  il  Governo  possa sostituirsi ad organi delle regioni,
delle  citta' metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica
o  dell'unita'  economica  e  in  particolare  la  tutela dei livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo   dai   confini  territoriali  dei  governi  locali.  La
disposizione   costituzionale   rinvia   alla   legge  la  disciplina
dell'esercizio   dei   poteri  sostitutivi,  secondo  i  principi  di
sussidiarieta' e di leale collaborazione.
    Invero  l'art. 120,  comma 2 della Costituzione nel primo periodo
attribuisce  al  Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a
organi  ...  delle  citta' metropolitane delle province e dei comuni"
nei  casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il
compito  di  definire  le  procedure  nel  rispetto  dei  principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale dei
due  periodi  dell'unitario  comma  secondo dello stesso art. 120, le
solenni  disposizioni contenute nel precedente art. 114, comma 1 e 2,
l'attribuzione   alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117,  comma  2,  lettera p) della stessa Costituzione della
materia  "organi  di  governo  e  funzioni  fondamentali  di  comuni,
province   e  citta'  metropolitane",  la  cogente  esigenza  di  una
disciplina  unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita'
di   esercizio   dei   poteri   sostitutivi  sin  dal  momento  della
individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono
considerazioni   tutte   concordemente   concludenti  nel  senso  che
l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per
"disposizioni legislative dello Stato definiscono".
    3. - Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve
ritenersi  che la denunciata normativa della legge regionale presenti
vizi  di  illegittimita'  costituzionale,  in  quanto non conforme al
nuovo   quadro   costituzionale   indicato  dall'articolo  120  della
Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.