P. Q. M. Letto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionalmente per contrarieta' all'art. 76 Cost. degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d.lgs. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. 115/2002 (con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alle sanzioni pecuniarie. Dichiara in via subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionalmente per contrarieta' all'art. 76 Cost. dei soli artt. 237, 238 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d.lgs. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. 115/2002 (con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), nella parte in cui attribuiscono la competenza a disporre la conversione delle pene pecuniarie al giudice dell'esecuzione, per mancanza di una valida delega a disciplinare anche la materia relativa alla disciplina delle regole processuali e degli organi giurisdizionali competenti alla conversione in caso di insolvenza del condannato al pagamento di sanzioni pecuniarie. Dichiara in via ulteriormente subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionalmente per contrarieta' all'art. 76 Cost. degli artt. da 235 a 239 e 299 (quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d.lgs. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. 115/2002 (con analoghi effetti anche per le norme corrispondenti di questo testo), per contrarieta' ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega. Dichiara in via ancora subordinata non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionalmente per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 7 della legge n. 50/1999, nella parte in cui non detta criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti fondamentali e le scelte rilevanti con riferimento alle materie delegate. Dichiara, infine, non manifestamente infondata per contrarieta' al combinato disposto degli artt. 97, comma 1 e 111, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 237 e 238 del d.lgs. 113/2002, come riprodotti nel d.P.R. 115/2002, nella parte in cui attribuiscono all'organo giudiziario cui la legge gia' attribuisce le funzioni di cognizione anche competenze non pertinenti a quella funzione e, in ogni caso, nella parte in cui non prevedono che la conversione sia disposta secondo le modalita' di cui all'art. 667, comma 4, c.p.p. Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Verona, addi' 6 novembre 2002 Il giudice: Sperandio 03C0052