P. Q. M.
    Letto  l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita'  costituzionalmente  per  contrarieta' all'art. 76 Cost.
degli  artt. da  235  a  239  e  299 (quest'ultimo nella parte in cui
abroga  l'art. 660  c.p.p.)  del d.lgs. 113/2002, come riprodotti nel
d.P.R.   115/2002   (con   analoghi   effetti   anche  per  le  norme
corrispondenti  di questo testo), per mancanza di una valida delega a
disciplinare anche la materia relativa alle sanzioni pecuniarie.
    Dichiara  in  via  subordinata  non  manifestamente  infondata la
questione   di   legittimita'   costituzionalmente  per  contrarieta'
all'art. 76  Cost.  dei soli artt. 237, 238 e 299 (quest'ultimo nella
parte  in  cui  abroga  l'art.  660 c.p.p.) del d.lgs. 113/2002, come
riprodotti  nel  d.P.R.  115/2002  (con analoghi effetti anche per le
norme   corrispondenti   di   questo   testo),  nella  parte  in  cui
attribuiscono  la  competenza  a  disporre  la conversione delle pene
pecuniarie  al  giudice  dell'esecuzione,  per mancanza di una valida
delega a disciplinare anche la materia relativa alla disciplina delle
regole  processuali  e  degli  organi giurisdizionali competenti alla
conversione  in  caso  di  insolvenza  del condannato al pagamento di
sanzioni pecuniarie.
    Dichiara  in  via  ulteriormente  subordinata  non manifestamente
infondata   la   questione  di  legittimita'  costituzionalmente  per
contrarieta'  all'art. 76  Cost.  degli  artt.  da  235  a  239 e 299
(quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.) del d.lgs.
113/2002,  come  riprodotti nel d.P.R. 115/2002 (con analoghi effetti
anche  per le norme corrispondenti di questo testo), per contrarieta'
ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega.
    Dichiara  in  via ancora subordinata non manifestamente infondata
la  questione  di  legittimita'  costituzionalmente  per contrarieta'
all'art. 76  Cost. dell'art. 7 della legge n. 50/1999, nella parte in
cui non detta criteri e principi direttivi idonei a definire i tratti
fondamentali  e  le  scelte  rilevanti  con  riferimento alle materie
delegate.
    Dichiara,  infine,  non manifestamente infondata per contrarieta'
al  combinato disposto degli artt. 97, comma 1 e 111, comma 2, Cost.,
la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 237 e 238 del
d.lgs.  113/2002, come riprodotti nel d.P.R. 115/2002, nella parte in
cui   attribuiscono   all'organo   giudiziario   cui  la  legge  gia'
attribuisce le funzioni di cognizione anche competenze non pertinenti
a  quella  funzione e, in ogni caso, nella parte in cui non prevedono
che  la conversione sia disposta secondo le modalita' di cui all'art.
667, comma 4, c.p.p.
    Ordina,  di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale
    Dispone  che la presente ordinanza sia integralmente notificata e
comunicata alle parti e che sia altresi' notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e comunicata al Presidente della Camera dei
deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.
    Dispone la sospensione del procedimento.
    Manda la cancelleria per gli adempimenti.
        Verona, addi' 6 novembre 2002
                        Il giudice: Sperandio
03C0052