LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza nelle cause, riunite per connessione, relative agli appelli proposti da: Bloise Dino Giuseppe, Licursi Gennaro, Sagario Italia, Scarniglia Salvatore, Bonavita Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Bellusci in virtu' di mandato a margine dell'atto d'appello ed elettivamente domiciliati nello studio dell'avv. Zagordi sito a Catanzaro, via Magna Grecia n. 5; Nei confronti di: Azienda sanitaria locale n. 1 di Paola, in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dagli avvocati Iannini Maria Rita e Lauricella Giovanni dell'ufficio legale interno ed elettivamente domiciliata presso la sede sita a Paola, viale dei Giardini n. 76. In fatto I ricorrenti appellanti Bloise Dino Giuseppe, Licursi Gennaro, Sagario Italia, Scarniglia Salvatore, Bonavita Salvatore, tutti dipendenti dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Paola, con atti del 17 aprile, del 3 maggio e del 31 luglio del 1997, chiesero la condanna dell'Azienda sanitaria di cui erano dipendenti, al pagamento di somme dovute per lavoro straordinario prestato fino al 1994 e riconosciute con delibera n. 1567 del 25 settembre 1995. Il pretore adito accolse la domanda emettendo decreti ingiuntivi numeri 142/1997, 143/1997, 144/1997, 147/1997 e 238/1997. Il 10 luglio 1997 ed il 20 novembre 1997, l'A.S.L. n. 1 propose opposizione prospettando il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e l'infondatezza delle pretese di controparte. Gli opposti resistettero con comparsa chiedendo la conferma dei decreti. Il tribunale del lavoro di Paola, con le sentenze numeri 16 e 17 del 19 gennaio 2000 dichiaro' il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. Avverso dette sentenze insorgono i ricorrenti con atti di appello depositato il 26 marzo 2001, deducendo che i crediti azionati sarebbero stati riconosciuti e liquidati con la delibera n. 1567/1995, per cui la controversia avrebbe coinvolto solo diritti soggettivi discendenti da crediti di lavoro tutelabili innanzi al giudice ordinario; sostenendo, inoltre, l'insufficienza della motivazione adottata dal primo giudice e la fondatezza delle richieste di merito avanzate. L'Azienda sanitaria resiste con comparsa ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado. In diritto L'originario difetto di giurisdizione del pretore del lavoro di Paola e del tribunale del giudizio di opposizione non e' revocabile in dubbio. La controversia attiene, infatti, ad elementi retributivi per prestazioni di lavoro straordinario, maturati, nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, nel periodo, antecedente al 30 giugno 1998. I crediti derivanti dalle suddette prestazioni rientrano nella giurisdizione esclusiva all'epoca attribuita al giudice amministrativo, senza che il riconoscimento e liquidazione dei debiti effettua con delibera n. 1567/1995 (peraltro successivamente revocata con delibera n. 407/1996), possa essere ritenuto circostanza comportante deroga ai principi sul riparto della giurisdizione in materia o possa essere considerato titolo autonomo dell'obbligazione azionata. I ricorrenti, conseguentemente, avrebbero dovuto far valere i propri diritti innanzi al giudice amministrativo entro il termine del 15 settembre 2000 previsto dall'art. 45 comma 17 decreto legislativo n. 80/1998, definito termine, di decadenza sostanziale da numerose pronunce del Consiglio di Stato (da ultimo vedi pronuncia della VI sez. Ordinanza n. 1794/02). Nelle more del giudizio, il Governo, su delega conferita con legge n. 340 del 24 novembre 2000, ha emanato il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che, all'art. 69 comma 7, prevede "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000" modificando parzialmente il precedente art. 45 comma 17 decreto legislativo n. 80/1998 e reintroducendo la possibilita' di far valere, i diritti da cui il dipendente delle pubbliche amministrazioni era decaduto per inosservanza del termine del 15 settembre 2000, con azione innanzi al giudice ordinario. Allo stato, per questa Corte sarebbe, quindi, impossibile confermare le sentenze n. 16 e 17 del 2000 del tribunale di Paola che, correttamente, avevano dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., senza violare il principio della perpetuatio jurisdictionis e di economia processuale. Tuttavia, la disposizione contenuta nel menzionato comma 7 dell'art. 69 decreto legislativo n. 165/2001 non appare conforme al dettato costituzionale. In vero, il legislatore delegante, al comma VIII dell'art. 1 legge 24 novembre 2000 n. 349 ha espressamente previsto "Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare, un testo unico per il riordino delle norma, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore ordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare: a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni; b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto. Orbene, la delega conferita non attribuisce all'esecutivo dei veri e propri poteri normativi ma assegna attivita' meramente compilative con facolta' di apportare modifiche "necessarie per il migliore ordinamento delle diverse disposizioni" e, quindi, modifiche non sostanziali per il migliore coordinamento delle disposizioni. Tale ipotesi interpretativa e' rafforzata dal contenuto delle precisazioni riportate alle lettere a) e b) del menzionato comma VIII e dal fatto che la disposizione delegante, diversamente considerata, integrerebbe una delega "in bianco" in violazione dell'art. 76 della Costituzione. Il superamento dei poteri conferiti al Governo comporta la palese illegittimita' della disposizione di cui al VII comma dell'art. 69 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nella parte in cui modifica l'art. 45 comma 17 decreto legislativo n. 80/1998, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione. Peraltro, la disposizione gia' indicata come illegittima perche' adottata in eccesso di delega, si presenta viziata anche, in relazione, ai principi di cui all'art. 3 della Costituzione. In vero, sotto un primo profilo, consentire che una posizione sostanziale possa essere portata alla conoscenza di organi giurisdizionali diversi, operanti con moduli processuali non completamente sovrapponibili, a seconda della tempestivita' di proposizione dell'azione, comporta che situazioni soggettive identiche ricevano, ingiustificatamente differenti forme di tutela. Per un altro aspetto non puo' non apparire irragionevole una disposizione, quale quella contenuta nell'ultima parte del settimo comma dell'art. 69 decreto legislativo n. 165/2001, che permette la rinascita postuma di un eventuale diritto soggettivo travolto da una decadenza sostanziale, solo a condizione che del diritto stesso non sia stata richiesta tempestiva tutela, mentre colui che, avendo proposto l'azione innanzi al giudice amministrativo dopo il 15 settembre 2000 ma prima dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 165/2001, si puo' trovare con una decisione, avente forza di giudicato, sull'estinzione del proprio diritto per effetto della decadenza sostanziale prevista dall'art. 45 comma 17 decreto legislativo n. 80/1998. Questa Corte, infine, nel sollevare d'ufficio la questione di costituzionalita', non puo' fare a meno di evidenziare che l'eventuale eliminazione della disposizione indicata come illegittima potrebbe comportare una compressione dei diritti fondamentali del lavoratore o di quelli della difesa del cittadino, ma ritiene che tale effetto negativo potra' essere evitato mediante la pronuncia sulla illegittimita' costituzionale del comma 17 dell'art. 45 decreto legislativo n. 80/1998 gia' richiesta dal Tribunale amministrativo di Reggio Calabria con ordinanza del 24 ottobre 2001, o attraverso un intervento del legislatore.