LA CORTE D'APPELLO

    Ha   emesso  la  seguente  ordinanza  nelle  cause,  riunite  per
connessione, relative agli appelli proposti da: Bloise Dino Giuseppe,
Licursi  Gennaro,  Sagario  Italia,  Scarniglia  Salvatore,  Bonavita
Salvatore,  rappresentati  e  difesi  dall'avv. Salvatore Bellusci in
virtu'  di  mandato  a  margine  dell'atto d'appello ed elettivamente
domiciliati  nello  studio  dell'avv.  Zagordi  sito a Catanzaro, via
Magna Grecia n. 5;
    Nei  confronti  di:  Azienda  sanitaria  locale n. 1 di Paola, in
persona  del  rappresentante  legale,  rappresentata  e  difesa dagli
avvocati Iannini Maria Rita e Lauricella Giovanni dell'ufficio legale
interno  ed  elettivamente  domiciliata  presso la sede sita a Paola,
viale dei Giardini n. 76.

                              In fatto

    I  ricorrenti  appellanti  Bloise Dino Giuseppe, Licursi Gennaro,
Sagario  Italia,  Scarniglia  Salvatore,  Bonavita  Salvatore,  tutti
dipendenti  dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Paola, con atti del
17 aprile,  del  3 maggio  e  del  31 luglio  del  1997,  chiesero la
condanna dell'Azienda sanitaria di cui erano dipendenti, al pagamento
di  somme  dovute  per  lavoro  straordinario prestato fino al 1994 e
riconosciute con delibera n. 1567 del 25 settembre 1995.
    Il  pretore adito accolse la domanda emettendo decreti ingiuntivi
numeri 142/1997, 143/1997, 144/1997, 147/1997 e 238/1997.
    Il  10  luglio 1997 ed il 20 novembre 1997, l'A.S.L. n. 1 propose
opposizione  prospettando  il  difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e
l'infondatezza delle pretese di controparte.
    Gli  opposti  resistettero con comparsa chiedendo la conferma dei
decreti.
    Il  tribunale del lavoro di Paola, con le sentenze numeri 16 e 17
del 19 gennaio 2000 dichiaro' il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.
    Avverso dette sentenze insorgono i ricorrenti con atti di appello
depositato  il  26  marzo  2001,  deducendo  che  i  crediti azionati
sarebbero   stati   riconosciuti   e   liquidati   con   la  delibera
n. 1567/1995,  per cui la controversia avrebbe coinvolto solo diritti
soggettivi  discendenti  da  crediti  di lavoro tutelabili innanzi al
giudice   ordinario;   sostenendo,   inoltre,  l'insufficienza  della
motivazione   adottata  dal  primo  giudice  e  la  fondatezza  delle
richieste di merito avanzate.
    L'Azienda sanitaria resiste con comparsa ribadendo l'eccezione di
difetto di giurisdizione sollevata in primo grado.

                             In diritto

    L'originario  difetto  di giurisdizione del pretore del lavoro di
Paola  e  del tribunale del giudizio di opposizione non e' revocabile
in dubbio.
    La  controversia  attiene,  infatti,  ad elementi retributivi per
prestazioni   di   lavoro  straordinario,  maturati,  nell'ambito  di
rapporti  di  lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione,
nel periodo, antecedente al 30 giugno 1998.
    I  crediti  derivanti  dalle suddette prestazioni rientrano nella
giurisdizione    esclusiva    all'epoca    attribuita    al   giudice
amministrativo, senza che il riconoscimento e liquidazione dei debiti
effettua con delibera n. 1567/1995 (peraltro successivamente revocata
con   delibera   n. 407/1996),   possa  essere  ritenuto  circostanza
comportante  deroga  ai  principi  sul riparto della giurisdizione in
materia  o possa essere considerato titolo autonomo dell'obbligazione
azionata.
    I  ricorrenti,  conseguentemente,  avrebbero  dovuto far valere i
propri diritti innanzi al giudice amministrativo entro il termine del
15  settembre 2000 previsto dall'art. 45 comma 17 decreto legislativo
n. 80/1998,  definito  termine,  di decadenza sostanziale da numerose
pronunce  del  Consiglio  di Stato (da ultimo vedi pronuncia della VI
sez. Ordinanza n. 1794/02).
    Nelle  more  del  giudizio,  il  Governo, su delega conferita con
legge  n. 340 del 24 novembre 2000, ha emanato il decreto legislativo
30  marzo  2001  n. 165  che,  all'art. 69  comma  7,  prevede  "sono
attribuite  al  giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
le  controversie  di cui all'art. 63 del presente decreto, relative a
questioni  attinenti  al periodo del rapporto di lavoro successivo al
30  giugno  1998.  Le  controversie relative a questioni attinenti al
periodo  del  rapporto  di  lavoro  anteriore  a  tale  data  restano
attribuite  alla  giurisdizione  esclusiva del giudice amministrativo
solo  qualora  siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15
settembre  2000" modificando parzialmente il precedente art. 45 comma
17 decreto legislativo n. 80/1998 e reintroducendo la possibilita' di
far   valere,   i  diritti  da  cui  il  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni  era  decaduto  per  inosservanza  del termine del 15
settembre 2000, con azione innanzi al giudice ordinario.
    Allo   stato,  per  questa  Corte  sarebbe,  quindi,  impossibile
confermare  le  sentenze  n. 16  e 17 del 2000 del tribunale di Paola
che,  correttamente,  avevano  dichiarato il difetto di giurisdizione
dell'A.G.O.,   senza   violare   il   principio   della   perpetuatio
jurisdictionis e di economia processuale.
    Tuttavia,  la  disposizione  contenuta  nel  menzionato  comma  7
dell'art. 69  decreto  legislativo n. 165/2001 non appare conforme al
dettato costituzionale.
    In  vero,  il  legislatore  delegante,  al comma VIII dell'art. 1
legge  24 novembre 2000 n. 349 ha espressamente previsto "Entro il 31
marzo   2001,  il  Governo  e'  delegato,  sentito  il  parere  delle
competenti  commissioni  parlamentari e della conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad
emanare,  un  testo  unico  per  il  riordino delle norma, diverse da
quelle  del  codice  civile  e  delle  leggi  sui  rapporti di lavoro
subordinato  nell'impresa,  che  regolano  i  rapporti  di lavoro dei
dipendenti  di  cui  all'art. 2,  comma  2,  del  decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29,  secondo  quanto disposto dall'art. 7 della
legge  8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il
migliore  ordinamento  delle  diverse  disposizioni  e  indicando, in
particolare:
        a)  le  disposizioni  abrogate a seguito della sottoscrizione
dei   contratti   collettivi  del  quadriennio  1994-1997,  ai  sensi
dell'art. 72  del  citato  decreto  legislativo  n. 29  del  1993,  e
successive modificazioni;
        b)  le  norme  generali  e  speciali del pubblico impiego che
hanno  cessato  di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato
decreto  legislativo  n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento  della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
    Orbene,  la  delega  conferita  non attribuisce all'esecutivo dei
veri  e  propri  poteri  normativi  ma  assegna  attivita'  meramente
compilative  con  facolta'  di apportare modifiche "necessarie per il
migliore ordinamento delle diverse disposizioni" e, quindi, modifiche
non sostanziali per il migliore coordinamento delle disposizioni.
    Tale  ipotesi  interpretativa  e'  rafforzata dal contenuto delle
precisazioni riportate alle lettere a) e b) del menzionato comma VIII
e  dal fatto che la disposizione delegante, diversamente considerata,
integrerebbe  una delega "in bianco" in violazione dell'art. 76 della
Costituzione.
    Il superamento dei poteri conferiti al Governo comporta la palese
illegittimita'  della  disposizione  di cui al VII comma dell'art. 69
decreto  legislativo  n. 165  del  30  marzo  2001 nella parte in cui
modifica  l'art. 45  comma  17  decreto  legislativo  n. 80/1998, per
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
    Peraltro,  la disposizione gia' indicata come illegittima perche'
adottata  in  eccesso  di  delega,  si  presenta  viziata  anche,  in
relazione, ai principi di cui all'art. 3 della Costituzione.
    In  vero,  sotto  un  primo profilo, consentire che una posizione
sostanziale   possa   essere   portata   alla  conoscenza  di  organi
giurisdizionali   diversi,   operanti   con  moduli  processuali  non
completamente   sovrapponibili,  a  seconda  della  tempestivita'  di
proposizione   dell'azione,   comporta   che   situazioni  soggettive
identiche ricevano, ingiustificatamente differenti forme di tutela.
    Per  un  altro  aspetto  non  puo' non apparire irragionevole una
disposizione,  quale  quella  contenuta nell'ultima parte del settimo
comma  dell'art. 69  decreto legislativo n. 165/2001, che permette la
rinascita  postuma di un eventuale diritto soggettivo travolto da una
decadenza  sostanziale,  solo a condizione che del diritto stesso non
sia  stata  richiesta  tempestiva  tutela,  mentre  colui che, avendo
proposto  l'azione  innanzi  al  giudice  amministrativo  dopo  il 15
settembre   2000   ma   prima  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo  n. 165/2001,  si  puo' trovare con una decisione, avente
forza  di  giudicato, sull'estinzione del proprio diritto per effetto
della  decadenza  sostanziale  prevista dall'art. 45 comma 17 decreto
legislativo n. 80/1998.
    Questa  Corte,  infine,  nel  sollevare d'ufficio la questione di
costituzionalita',   non   puo'   fare  a  meno  di  evidenziare  che
l'eventuale eliminazione della disposizione indicata come illegittima
potrebbe  comportare  una  compressione  dei diritti fondamentali del
lavoratore  o  di  quelli  della difesa del cittadino, ma ritiene che
tale  effetto  negativo  potra'  essere evitato mediante la pronuncia
sulla illegittimita' costituzionale del comma 17 dell'art. 45 decreto
legislativo n. 80/1998 gia' richiesta dal Tribunale amministrativo di
Reggio  Calabria  con  ordinanza del 24 ottobre 2001, o attraverso un
intervento del legislatore.