P. Q. M. Il Giudice di pace di Carinola, visti gli artt. 1 legge n. 1/1948 e 23 legge n. 87/1953, nonche' l'art. 134 Cost. accoglie l'eccezione di illegittimita' costituzionale avanzata da parte ricorrente e dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41, 111 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso stesso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente giudizio, n. 1270-03 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003; Sospende, conseguentemente, l'efficacia esecutiva della sanzione irrogata al ricorrente; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Carinola, addi' 13 novembre 2003 Il Giudice di pace: Tudino 03C0061