P. Q. M.
    Il Giudice di pace di Carinola, visti gli artt. 1 legge n. 1/1948
e  23 legge n. 87/1953, nonche' l'art. 134 Cost. accoglie l'eccezione
di  illegittimita'  costituzionale  avanzata  da  parte  ricorrente e
dichiara  non  manifestamente  infondata  e  rilevante  ai  fini  del
giudizio     la     questione    di    legittimita'    costituzionale
dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
introdotto  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in
legge,  con  modificazioni,  il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
nei  sensi  di  cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3,
24,  41,  111 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede che
all'atto  del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso
la  cancelleria  del  Giudice di pace, a pena di inammissibilita' del
ricorso  stesso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore;
    Sospende  il presente giudizio, n. 1270-03 del Ruolo generale per
gli affari contenziosi dell'anno 2003;
    Sospende,  conseguentemente, l'efficacia esecutiva della sanzione
irrogata al ricorrente;
    Ordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Dispone   che  copia  della  presente  ordinanza,  a  cura  della
cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.
        Carinola, addi' 13 novembre 2003
                     Il Giudice di pace: Tudino
03C0061