P. Q. M.
    Visto  l'art. 23,  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  dichiara, nei
termini  e  nei  limiti  di  cui  in  motivazione, non manifestamente
infondata  e  rilevante  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 458,  comma  primo,  c.p.p., come richiamato dall'art. 446,
comma  primo,  c.p.p.,  nella parte in cui non prevede che il termine
per  chiedere  il  patteggiamento  decorra dall'ultima notificazione,
all'imputato  o  al  difensore,  rispettivamente  del  decreto ovvero
dell'avviso  della  data  fissata  per  il  giudizio  immediato,  per
contrasto con gli artt. 3 e 24, Cost.
    Sospende  il  giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle parti, al Presidente del Consiglio del ministri e per
la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
        Civitanova Marche, addi' 22 ottobre 2002
                         Il giudice: Allieri
03C0063