P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, nei termini e nei limiti di cui in motivazione, non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 458, comma primo, c.p.p., come richiamato dall'art. 446, comma primo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il termine per chiedere il patteggiamento decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato, per contrasto con gli artt. 3 e 24, Cost. Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio del ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Civitanova Marche, addi' 22 ottobre 2002 Il giudice: Allieri 03C0063