ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale del "combinato disposto"
dell'art. 32,  comma  1,  della legge della Regione Puglia 4 febbraio
1997,  n. 7  (Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione
regionale)  e  dell'art. 39 della legge della Regione Puglia 9 maggio
1984,  n. 26  (Norme  per  la disciplina del trattamento giuridico ed
economico  del personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo
nazionale del 29 aprile 1983), promosso con ordinanza del 23 novembre
2001  dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia sul ricorso
proposto da Maria Cristina Patruno contro la Regione Puglia, iscritta
al  n. 228  del  registro  ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 20, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  iscritta al n. 228 r.o. del 2002,
emessa  il 23 novembre 2001 e pervenuta alla Corte il 12 aprile 2002,
il Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata
di  Bari,  ha  sollevato,  in  riferimento agli articoli 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale "del combinato
disposto" dell'articolo 32, comma 1, della legge della Regione Puglia
4 febbraio   1997,   n. 7   (Norme   in   materia  di  organizzazione
dell'amministrazione  regionale) e dell'articolo 39 della legge della
Regione  Puglia  9 maggio  1984,  n. 26  (Norme per la disciplina del
trattamento  giuridico  ed  economico  del personale regionale per il
triennio  1982-1984.  Accordo  nazionale  del 29 aprile 1983), "nella
parte in cui riserva la copertura del 100% dei posti messi a concorso
al personale interno";
        che  la questione e' stata sollevata nel corso di un giudizio
introdotto  da  Maria  Cristina Patruno contro la Regione Puglia, per
ottenere  l'annullamento  del provvedimento del dirigente di settore,
in  data  4 giugno  1998,  recante  il  bando  per  l'attuazione  del
"Concorso  interno  per  titoli  ed  esami  a  482  posti  di  ottava
qualifica-funzionario",  giusta  la  deliberazione regionale GR 10179
del  30 dicembre  1997,  nonche'  degli  atti  connessi presupposti e
conseguenti;
        che  il  rimettente  -  dopo  avere  rilevato  che  il citato
art. 32,  comma 1, della legge regionale n. 7 del 1997 aveva disposto
che  entro  due  anni  dalla sua entrata in vigore e comunque per una
sola  volta  e  prima del processo di trasferimento delle funzioni al
sistema  delle  autonomie  locali,  si provvedesse alla copertura dei
posti  vacanti  del  ruolo  organico regionale di ciascuna qualifica,
secondo   le   modalita'  di  cui  allo  stesso  articolo,  ai  sensi
dell'art. 39  della legge regionale n. 26 del 1984, confermato da due
successive   leggi   regionali   -   da'   atto  che  con  l'indicata
deliberazione  l'amministrazione  regionale  ha bandito, demandandone
l'attuazione al dirigente del settore personale, il suddetto concorso
interno riservato al personale regionale, prescrivendo come requisiti
di   partecipazione,  ai  sensi  dell'art. 32,  quelli  indicati  dal
predetto art. 39;
        che  il  rimettente  rileva,  quindi,  che  la  ricorrente ha
impugnato il bando, a termini del quale non avrebbe avuto i requisiti
per  partecipare  al concorso, adducendo fra l'altro l'illegittimita'
costituzionale  della  norma dell'art. 32, laddove preclude del tutto
ai  dipendenti  la possibilita' di concorrere indipendentemente dalla
qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso;
        che,  in  punto di non manifesta infondatezza il rimettente -
dopo  avere  osservato  che la giurisprudenza di questa Corte sarebbe
nel   senso  "di  ritenere  modalita'  prevalente  di  selezione  del
personale   delle   pubbliche  amministrazioni  quella  del  pubblico
concorso,  in  ossequio  al disposto dell'art. 97 Cost. che impone il
buon  andamento  degli  uffici  attraverso  la migliore selezione del
personale   garantita   appunto   dalla maggior  partecipazione  alle
procedure   selettive  assicurate  dal  concorso  esterno"  -  svolge
ulteriori argomentazioni a sostegno di tale assunto.
    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione  in  epigrafe,  la  questione di costituzionalita' da essa
sollevata e' stata dichiarata fondata da questa Corte con la sentenza
n. 373  del  2002,  pronunciata  in  giudizi  riuniti  introdotti  da
ordinanze  dello  stesso  rimettente,  recanti identica motivazione e
pronunciate in giudizi di analogo contenuto;
        che   con   detta  sentenza  e'  stata,  infatti,  dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 32,
comma  1,  della  legge  della  Regione  Puglia 4 febbraio 1997, n. 7
(Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale) e
dell'articolo  39  della  legge  della  Regione Puglia 9 maggio 1984,
n. 26 (Norme per la disciplina del trattamento giuridico ed economico
del  personale regionale per il triennio 1982-1984. Accordo nazionale
del  29 aprile  1983),  "nella  parte in cui riserva la copertura del
100% dei posti messi a concorso al personale interno";
        che  gli  effetti  dell'indicata  pronuncia di illegittimita'
costituzionale  costituiscono jus superveniens rispetto al giudizio a
quo  e tanto impone la restituzione degli atti al rimettente, perche'
proceda a nuova valutazione di rilevanza della questione.