P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge n. 687/1953;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata e rilevante nel presente
giudizio  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma 5-quinquies  decreto  legislativo  n. 286/1998  come modificato
dalla legge n. 189/2002 per contrasto con l'art. 3 Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, ordinanza sia notificata
al  Presidente  del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 27 novembre 2002
                         Il giudice: Zavatti
03C0111