P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalita' dell' art. 13, comma 5-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002 n. 51, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 giugno 2002 n. 106/2002, nella parte in cui prevede che il provvedimento di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera a mezzo della forza pubblica venga eseguito prima della convalida da parte dell'autorita' giudiziaria e nella parte in cui non prevede che la convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera sia emessa previa assunzione, se necessario, di sommarie informazioni e previa audizione dello straniero oggetto del provvedimento con l'assistenza di un difensore, per violazione degli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente procedimento di convalida; Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, nonche' per la comunicazione alla questura di Trieste. Trieste, addi' 7 agosto 2002 Il giudice designato: Dainotti 03C0122