P. Q. M.
    Dichiara  la  non  manifesta  infondatezza  e  la rilevanza della
questione di costituzionalita' dell' art. 13, comma 5-bis, del d.lgs.
25  luglio  1998  n. 286,  introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4
aprile  2002 n. 51, convertito in legge con modificazioni dalla legge
7  giugno  2002  n. 106/2002,  nella  parte  in  cui  prevede  che il
provvedimento   di  espulsione  con  accompagnamento  immediato  alla
frontiera  a  mezzo  della  forza pubblica venga eseguito prima della
convalida  da  parte  dell'autorita' giudiziaria e nella parte in cui
non  prevede  che  la  convalida del provvedimento di accompagnamento
alla  frontiera  sia  emessa  previa  assunzione,  se  necessario, di
sommarie  informazioni e previa audizione dello straniero oggetto del
provvedimento  con l'assistenza di un difensore, per violazione degli
artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il presente procedimento di convalida;
    Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento
al  Presidente  del  Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai
Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato, nonche' per la
comunicazione alla questura di Trieste.
        Trieste, addi' 7 agosto 2002
                   Il giudice designato: Dainotti
03C0122