Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    a)  Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  1,
comma  2,  della  legge regionale della Sardegna 1 luglio 2002, n. 10
(Adempimenti  conseguenti  alla  istituzione di nuove province, norme
sugli   amministratori   locali  e  modifiche  alla  legge  regionale
2 gennaio 1997, n. 4);
    b)   Dichiara   inammissibile   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, comma 1, e degli articoli 2, 3 e 4 della
medesima legge regionale della Sardegna n. 10 del 2002, sollevata dal
Governo,   in   riferimento  all'art. 3  della  legge  costituzionale
26 febbraio   1948,  n. 3  (Statuto  speciale  per  la  Sardegna),  e
successive modificazioni, con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Onida
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0131