Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale della Sardegna 1 luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4); b) Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, e degli articoli 2, 3 e 4 della medesima legge regionale della Sardegna n. 10 del 2002, sollevata dal Governo, in riferimento all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e successive modificazioni, con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Onida Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0131