Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 31, comma 13, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 1986), in riferimento ai commi 8 e 14 della stessa disposizione, come modificato dall'art. 6, comma 11, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0133