Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 31,  comma  13,  della  legge
28 febbraio  1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  legge  finanziaria  1986),  in
riferimento   ai  commi  8  e  14  della  stessa  disposizione,  come
modificato  dall'art. 6,  comma  11,  del  decreto-legge 19 settembre
1992,  n. 384  (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e
di  pubblico  impiego, nonche' disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in
riferimento   all'art. 3   della   Costituzione,   dalla  Commissione
tributaria provinciale di Biella con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Amirante
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 febbraio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0133