P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, in caso di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta d'ufficio dal giudice in seguito ad accertata mancanza dei requisiti reddituali, originaria o sopravvenuta, la possibilita' per l'interessato di proporre impugnazione davanti al tribunale o alla Corte d'appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio. Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in corso. Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Messina, addi' 11 gennaio 2003 Il giudice: Lombardo 03C0559