P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1  della  legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1,   e   23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87,  dichiara  non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 6  e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive
modificazioni,  in  relazione  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono, in caso di revoca del provvedimento
di  ammissione  al patrocinio a spese dello Stato, disposta d'ufficio
dal   giudice   in   seguito  ad  accertata  mancanza  dei  requisiti
reddituali,   originaria   o   sopravvenuta,   la   possibilita'  per
l'interessato  di  proporre  impugnazione davanti al tribunale o alla
Corte  d'appello  ai  quali  appartiene il giudice che ha disposto la
revoca del beneficio.
    Dispone   l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a  cura  della
cancelleria,  alla Corte costituzionale e sospende il procedimento in
corso.
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la presente
ordinanza  sia  notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Messina, addi' 11 gennaio 2003
                        Il giudice: Lombardo
03C0559