Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 5, pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 al Bollettino ufficiale n. 8 del 20 marzo 2003 e recente «norme in materia di societa' esercenti servizi di trasporto locale a partecipazione pubblica». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 maggio 2003 (si depositera' estratto del verbale e relazione del ministro proponente) . Con il provvedimento legislativo in esame la Regione Lazio prevede genericamente la cessione delle proprie azioni o quote di capitale di societa' che svolgono il servizio di trasporto pubblico. La cessione viene effettuata con procedura concorsuale ad evidenza pubblica, alla quale sono ammesse imprese private e miste che operano nel settore e siano in possesso di determinati requisiti. Resta ferma comunque, per dette societa' ed imprese, la partecipazione pubblica maggioritaria. L'art. 7, comma 1, della descritta legge regionale n. 5/2003 stabilisce che «nel caso la cessione di almeno il quindici per cento di azioni o quote di capitale sia avvenuta osservando le norme vigenti relative a procedure ad evidenza pubblica, gli affidamenti in atto sono prorogati per cinque anni a decorrere dalla scadenza del termine indicato dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2001. n. 35 (disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell'art. 18 comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999 n. 400 e ultime disposizioni) e successive modifiche.». La disposizione, laddove in particolare non distingue tra societa' e imprese a totale partecipazione pubblica e societa' ed imprese miste ed individua altresi' una quota di cessione (15%) non necessariamente significativa in relazione agli effettivi assetti proprietari, si pone in contrasto con la normativa comunitaria vigente (direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonche' gli articoli 49 e segg. del Trattato UE) disponendo una proroga della concessioni in atto oltre la data del 31 dicembre 2003, termine oltre il quale i servizi di trasporto locale devono essere liberalizzati e affidati con gara. Su tali aspetti e' in corso una procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano (n. 2001/2183) afferente la possibilita' prevista dall'art. 11 comma 3 della legge n. 166/2002 di prorogare il periodo transitorio di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale oltre il 31 dicembre 2003, che si sta avviando a conclusione proprio attraverso un'interpretazione congiunta che limita l'eventuale proroga fino al 2005 ai soli servizi ferroviari. Aprire la possibilita' per la Regione Lazio di disporre ulteriori proroghe per tutti indistintamente i servizi locali di trasporto mette lo Stato italiano in evidente difficolta' nei rapporti con gli organismi comunitari e con tutte le altre regioni. In conclusione, soprattutto laddove la disposizione «capitalizza un proroga» indifferentemente per soggetti pubblici o privati, la norma regionale si pone in contrasto con l'art. 117 comma 1 della Costituzione e si presta ad alterare, anche in relazione alla genericita' delle modalita' di gara previste ed alla scarsa significativita' e ragionevolezza delle quote da cedere in relazione all'effetto perseguito (proroga di cinque anni), il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti e viola nella sostanza la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui al medesimo art. 117, comma 2 lett. e) della Costituzione.