Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri
rappresentato  e  difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;

    Contro  la  Regione Lazio, in persona del presidente della giunta
regionale   pro  tempore,  per  la  declaratoria  dell'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 5,
pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n. 7 al Bollettino ufficiale
n. 8  del  20  marzo  2003  e  recente  «norme in materia di societa'
esercenti servizi di trasporto locale a partecipazione pubblica».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  16  maggio  2003  (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro proponente)
.
    Con  il  provvedimento  legislativo  in  esame  la  Regione Lazio
prevede  genericamente  la  cessione  delle proprie azioni o quote di
capitale  di societa' che svolgono il servizio di trasporto pubblico.
La  cessione  viene  effettuata con procedura concorsuale ad evidenza
pubblica, alla quale sono ammesse imprese private e miste che operano
nel settore e siano in possesso di determinati requisiti. Resta ferma
comunque,  per  dette societa' ed imprese, la partecipazione pubblica
maggioritaria.
    L'art.  7,  comma  1,  della  descritta legge regionale n. 5/2003
stabilisce  che «nel caso la cessione di almeno il quindici per cento
di  azioni  o  quote  di  capitale  sia  avvenuta osservando le norme
vigenti relative a procedure ad evidenza pubblica, gli affidamenti in
atto  sono  prorogati  per cinque anni a decorrere dalla scadenza del
termine  indicato dall'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2001.
n. 35  (disposizioni  per  il  trasporto  pubblico locale. Attuazione
dell'art. 18  comma  3-bis  del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422,  come  modificato  dal  decreto legislativo 20 settembre 1999
n. 400 e ultime disposizioni) e successive modifiche.».
    La   disposizione,  laddove  in  particolare  non  distingue  tra
societa'  e  imprese  a  totale partecipazione pubblica e societa' ed
imprese  miste  ed individua altresi' una quota di cessione (15%) non
necessariamente  significativa  in  relazione  agli effettivi assetti
proprietari,  si  pone  in  contrasto  con  la  normativa comunitaria
vigente  (direttive  92/50/CEE e 93/38/CEE, nonche' gli articoli 49 e
segg.  del  Trattato  UE) disponendo una proroga della concessioni in
atto  oltre  la  data  del 31 dicembre 2003, termine oltre il quale i
servizi  di  trasporto  locale devono essere liberalizzati e affidati
con  gara. Su tali aspetti e' in corso una procedura d'infrazione nei
confronti   dello   Stato   italiano   (n. 2001/2183)   afferente  la
possibilita' prevista dall'art. 11 comma 3 della legge n. 166/2002 di
prorogare  il  periodo  transitorio  di  affidamento  dei  servizi di
trasporto  pubblico  locale  oltre  il  31  dicembre 2003, che si sta
avviando   a   conclusione   proprio   attraverso  un'interpretazione
congiunta che limita l'eventuale proroga fino al 2005 ai soli servizi
ferroviari.  Aprire  la possibilita' per la Regione Lazio di disporre
ulteriori  proroghe  per  tutti  indistintamente  i servizi locali di
trasporto  mette  lo  Stato  italiano  in  evidente  difficolta'  nei
rapporti con gli organismi comunitari e con tutte le altre regioni.
    In  conclusione, soprattutto laddove la disposizione «capitalizza
un  proroga»  indifferentemente  per  soggetti pubblici o privati, la
norma  regionale  si  pone  in contrasto con l'art. 117 comma 1 della
Costituzione  e  si  presta  ad  alterare,  anche  in  relazione alla
genericita'   delle   modalita'  di  gara  previste  ed  alla  scarsa
significativita'  e ragionevolezza delle quote da cedere in relazione
all'effetto  perseguito (proroga di cinque anni), il regime di libero
mercato  delle  prestazioni e dei servizi nel settore dei trasporti e
viola  nella  sostanza  la competenza esclusiva statale in materia di
tutela  della  concorrenza di cui al medesimo art. 117, comma 2 lett.
e) della Costituzione.