Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e degli articoli 6 e 8 del medesimo regio decreto, sollevate, in riferimento entrambe all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente dalla Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di Saluzzo con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Vaccarella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0816