Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo 6  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del   fallimento,  del  concordato  preventivo,  dell'amministrazione
controllata  e  della  liquidazione  coatta  amministrativa), e degli
articoli 6  e 8 del medesimo regio decreto, sollevate, in riferimento
entrambe   all'articolo 111,   secondo   comma,  della  Costituzione,
rispettivamente  dalla  Corte d'appello di Venezia e dal Tribunale di
Saluzzo con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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