IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sui  seguenti  ricorsi
riuniti:
        ricorso   n. 1572   del  2001  proposto  da  Capitani  Giulia
rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Sacco e Corrado Mauceri con
domicilio eletto in Bologna, via S. Felice n. 6 presso il primo;
    Contro    Provveditore   agli   studi   di   Bologna;   Ministero
dell'istruzione,   della   ricerca   e   dell'universita';  Direzione
regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  con  domicilio eletto in
Bologna,  via  G.  Reni  n. 4  presso la sua sede; e nei confronti di
Morichetti  Francesca,  non  costituita;  per  l'annullamento, previa
sospensione,  e  nei  confronti della graduatoria permanente relativa
alla  classe  di concorso A047- matematica compilata dal Provveditore
agli  studi  di  Bologna,  nella  parte in cui la ricorrente e' stata
collocata dopo i docenti che, nella precedente graduatoria pubblicata
per  effetto  dei  d.m.  n. 123  del 27 marzo 2000 e n. 146/18 maggio
2000,  erano  stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di
ragione,  della  C.M.  n. 117 del 6 luglio 2001, non comunicata, e di
tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti;
        ricorso  n. 1573  del  2001  proposto  da  Bongiovanni  Maria
Sistina  ed  altri: Beretta Barbara, Cantore Silvana, Casarini Elisa,
Cipolletta   Valeria,   Fontana   Lucia,  Gatto  Nicoletta,  Giordano
Immacolata,  Giroletti  Claudia, Lodi Elisabetta, Marchesini Daniela,
Nannetti  Mariarosa,  Orlandi  Daniela,  rappresentate e difese dagli
avv. Giorgio Sacco e Corrado Mauceri con domicilio eletto in Bologna,
via S. Felice n. 6 presso il primo;
    Contro    Provveditore   agli   studi   di   Bologna;   Ministero
dell'istruzione,   della   ricerca   e   dell'universita';  Direzione
regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  con  domicilio eletto in
Bologna,  via  G.  Reni  n. 4  presso la sua sede; e nei confronti di
Grassi  Laura,  Salsedo  Lodini  Anna  Lina,  Di Bernardino Letizia e
Mirando  Maria  Luigia,  non  costituite;  per l'annullamento, previa
sospensione,  della  graduatoria  permanente per la scuola elementare
compilata  dal Provveditore agli studi di Bologna, nella parte in cui
le  ricorrenti  sono  state  collocate  dopo  i  docenti  che,  nella
precedente  graduatoria  pubblicata  per  effetto dei d.m. n. 123 del
27 marzo  2000  e n. 146/18 maggio 2000, erano stati collocati nel IV
scaglione  nonche',  per  quanto  di  ragione,  della C.M. n. 117 del
6 luglio  2001,  non  comunicata,  e  di  tutti gli atti presupposti,
connessi e conseguenti;
        ricorso n. 1574 del 2001 proposto da Mennella Luisa ed altri:
Fragapane  Maria  Iolanda Marcella, Paglia Filomena, Rivola Patrizia,
Tiberio  Maria  Grazia,  Toselli  Tiziana,  Tordelli Federico, Romoli
Annamaria,  Restani  Manuela,  Guida  Silvana, rappresentati e difesi
dagli  avv.  Giorgio  Sacco e Corrado Mauceri con domicilio eletto in
Bologna, via S. Felice n. 6 presso il primo;
    Contro    Provveditore   agli   studi   di   Bologna;   Ministero
dell'istruzione,   della   ricerca   e   dell'universita';  Direzione
regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  con  domicilio eletto in
Bologna,  via  G.  Reni  n. 4  presso la sua sede; e nei confronti di
Parise  Vittoria, Serra Alessandra, Piccolo Marirosa, Nicoli Marisa e
Malferrari   Serena,   non  costituite;  per  l'annullamento,  previa
sospensione,  della  graduatoria  permanente  per  la  scuola materna
compilata  dal Provveditore agli studi di Bologna, nella parte in cui
i  ricorrenti  sono  stati  collocati  dopo gli insegnanti che, nella
precedente  graduatoria  pubblicata  per  effetto dei d.m. n. 123 del
27 marzo  2000  e n. 146/18 maggio 2000, erano stati collocati nel IV
scaglione  nonche',  per  quanto  di  ragione,  della C.M. n. 117 del
6 luglio  2001,  non  comunicata,  e  di  tutti gli atti presupposti,
connessi e conseguenti;
        ricorso  n. 1575 del 2001 proposto da Iosa Dusca ed altri: Di
Ciaula Maria, Galeotti Simonetta, Pelliconi Paola, Gherardi Annalisa,
rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Sacco e Corrado Mauceri con
domicilio eletto in Bologna, via S. Felice n. 6 presso il primo;
    Contro    Provveditore   agli   studi   di   Bologna;   Ministero
dell'istruzione,   della   ricerca   e   dell'universita';  Direzione
regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  con  domicilio eletto in
Bologna,  via  G.  Reni  n. 4  presso la sua sede; e nei confronti di
Zanetti   Grazia,   non   costituita;   per   l'annullamento,  previa
sospensione,  della  graduatoria  permanente  relativa alla classe di
concorso A043 compilata dal Provveditore agli studi di Bologna, nella
parte  in  cui  i ricorrenti sono stati collocati dopo i docenti che,
nella  precedente  graduatoria pubblicata per effetto dei d.m. n. 123
del  27 marzo 2000 e n. 146/18 maggio 2000, erano stati collocati nel
IV  scaglione  nonche',  per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del
6 luglio  2001,  non  comunicata,  e  di  tutti gli atti presupposti,
connessi e conseguenti.
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista   la   domanda   di   sospensione   della   esecuzione  del
provvedimento   impugnato,   presentata   in   via   incidentale  dal
ricorrente;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio del Provveditore agli
studi  di  Bologna,  del  Ministero  dell'istruzione, della ricerca e
dell'universita'  e  della Direzione regionale scolastica dell'Emilia
Romagna;
    Relatore designato il consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia;
    Uditi,  alla  pubblica  udienza del 14 novembre 2002, i difensori
presenti per le parti costituite per ciascuno dei ricorsi;
    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

                           Fatto e diritto

    1.  -  In  prima  attuazione  della  legge  3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  personale  scolastico) e dei
relativi regolamenti dell'allora Ministero della pubblica istruzione,
ora  denominato  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e ricerca,
dd.mm.   27 marzo   2000,   n. 123   e  18 maggio  2000,  n. 146,  il
Provveditorato   agli   studi   di   Bologna   (ora   Centro  servizi
amministrativi  di  Bologna) predispose, in data 20 novembre 2000, le
graduatorie  provinciali  permanenti  definitive  degli aspiranti per
l'assunzione  in  ruolo  e  per il conferimento delle supplenze nella
scuola  materna  ed in quella elementare, procedendo analogamente per
quella  relativa  alla  scuola secondaria di primo e secondo grado in
data 15 marzo 2001.
    Successivamente,  pero', a seguito delle norme di interpretazione
autentica  della  legge  n. 124/1999, art. 2, commi l e 2, introdotte
dall'art. l del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella
legge  20 agosto  2001,  n. 333, lo stesso Provveditore agli studi di
Bologna  compilo'  nuove  graduatorie permanenti per i vari ordini di
scuola  sopraindicati con decreti emanati il 24 luglio 2001 e recanti
numero  2103  per  la  scuola  elementare e numero 2104 per la scuola
materna,  nonche'  il  26  luglio  2001  e recante numero 2108 per la
scuola secondaria di primo e secondo grado.
    Secondo  le  nuove disposizioni in tali graduatorie, che dovevano
essere  utilizzate per le immissioni in ruolo per gli anni scolastici
2000-2001  e  2001-2002  (nonche'  per  il  conferimento di supplenze
annuali  per  l'anno  2001-2002), in fase di prima integrazione delle
stesse,  a  modifica  di  quanto  previsto  dal d. Min. pubb. istruz.
n. 123/2000,  art. 2,  comma  4,  lettere a2) e b), confluivano in un
unico   scaglione   i  docenti  che,  invece,  in  base  alle  citate
disposizioni  regolamentari erano in un primo tempo stati inseriti in
due  distinte  fasce  o  scaglioni:  la terza fascia per i docenti in
possesso, in sostanza, dell'abilitazione e di trecentosessanta giorni
di  servizio nelle scuole statali nel triennio precedente la scadenza
del termine per la presentazione delle domande per l'inclusione nella
graduatoria  permanente,  istituita  con  la  legge n. 124/1999, e la
quarta  fascia  per  i  docenti  privi dei trecentosessanta giorni di
servizio in questione.
    E' in tal guisa accaduto che in alcuni casi, come in quelli degli
attuali  ricorrenti,  nelle  nuove  graduatorie  alcuni  docenti, pur
mantenendo  lo  stesso punteggio, nell'ambito della terza fascia sono
stati scavalcati nella propria graduatoria da altri docenti confluiti
nella  stessa  a  seguito  della  soppressione  della  quarta fascia,
disposta,  in  pratica,  dall'art. l  del  decreto-legge  n. 255/2001
citato,  in  quanto  facevano valere anche il servizio prestato nelle
scuole private (pur se valutabile con un punteggio dimezzato).
    1.1  -  Pertanto, avendo avuto nelle nuove graduatorie permanenti
per  la  provincia  di  Bologna una collocazione meno favorevole, gli
attuali ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, con ricorsi analoghi
hanno  impugnato,  rispettivamente,  la  graduatoria  per  la  scuola
secondaria,  del  26 luglio  2001,  per  la  classe di concorso A 047
(matematica)  con  ric.  n. 157/2001, per la classe di concorso A 041
(italiano-storia-geografia),  con ric. n. 1571/2001, per la classe di
concorso A 051 (materie letterarie) con ric. n. 1576 per la classe di
concorso  A  346  (lingua  inglese) con ric. n. 1577/2001, nonche' la
graduatoria  per  la  scuola  elementare  con  ricorso n. 1573/2001 e
quella per la scuola materna con ric. n. 1574/2001; in particolare ne
hanno  chiesto  l'annullamento, previa sospensiva, nella parte in cui
ciascuno  di  essi  e'  stato  collocato  dopo  i  docenti  che nella
precedente graduatoria, compilata ai sensi dei dd.mm. n. 123 e n. 146
del 2000, erano stati collocati nel quarto scaglione, unitamente alla
circolare  ministeriale  6 luglio 2001, n. 117, recante direttive per
l'omogenea applicazione delle nuove disposizioni legislative.
    In particolare, con i ricorsi pressocche' identici sopraindicati,
i  docenti  interessati  hanno  dedotto  l'illegittimita' di ciascuna
delle  graduatorie  in  cui  sono  inseriti,  formulando  le seguenti
censure:
        1)  Violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
anche  con  riferimento  all'art. 10 del d.m. 18 maggio 2000, n. 146,
nonche'  eccesso  di  potere  illogicita' in quanto l'amministrazione
avrebbe  dovuto avvisare i ricorrenti della compilazione di una nuova
graduatoria in sostituzione della precedente gia' definitiva.
        2)     Illegittimita'    costituzionale    dell'art. l    del
decreto-legge  n. 255  del 2001 per contrasto con gli articoli 3 e 97
della  Costituzione per illogicita' ed ingiustificata discriminazione
nei  confronti  di  coloro che avevano conseguito una posizione nella
graduatoria  definitiva  precedente,  con  conseguente illegittimita'
della nuova graduatoria in parte qua.
        3)  Illegittimita'  costituzionale  del  d.l. n. 255/2001 per
contrasto  con  gli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in
cui  equipara il servizio prestato dai docenti nelle scuole private a
quello nelle scuole pubbliche.
        4)  Illegittimita'  costituzionale della legge n. 62 del 2000
per  violazione  degli articoli 3 e 33 della Costituzione, dedotta in
via  tuzioristica, per il caso in cui l'equiparazione tra il servizio
prestato  dai  docenti  nelle  scuole  statali  e quello nelle scuole
private sia conseguente alla legge di parita' scolastica n. 62/2000.
        Concludendo,  quindi,  ciascuna  delle  parti  ricorrenti  ha
chiesto  l'annullamento  della  graduatoria  impugnata  in  parte qua
unitamente  agli altri atti, previa, ove occorra, la remissione degli
atti   alla  Corte  costituzionale  per  l'esame  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1, del d.l. n. 255/2001 convertito in legge
n. 333/2001,  nonche'  per quanto di ragione, dell'art. l della legge
n. 62/2000  per  asserito contrasto con gli articoli 3, 33 e 97 della
Costituzione.
    1.2  -  Si sono costituite in giudizio, per ciascuno dei ricorsi,
le  autorita'  intimate  che  hanno  chiesto  il rigetto dei ricorsi,
controdeducendo    puntualmente   in   ordine   alle   eccezioni   di
costituzionalita' sollevate.
    Fissata  la  trattazione  dei ricorsi in epigrafe per la pubblica
udienza  del 24 aprile 2002, questa sezione, disposta preliminarmente
la  riunione  dei  detti  ricorsi,  ha  ordinato  l'integrazione  del
contraddittorio  per  pubblici  proclami  ai sensi dell'art. 150 cod.
proc. civ. nonche' incombenti istruttori, cui sia le parti ricorrenti
sia  l'amministrazione  hanno  provveduto nei tempi e nelle modalita'
prescritte.
    Alla  pubblica  udienza  del  14  novembre  2002, quindi, uditi i
difensori  presenti  per le parti ricorrenti e per l'Amministrazione,
ciascuno  dei  quali ha insistito nelle proprie conclusioni, le cause
sono passate in decisione.
    2.   -   Quanto   sopra   premesso   in   fatto,  in  diritto  va
preliminarmente confermata la riunione dei ricorsi meglio indicati in
epigrafe,  gia'  disposta  a fini istruttori, per evidenti ragioni di
connessione  oggettiva  in  quanto  ciascuno  dei giudizi concerne le
operazioni  di  prima  integrazione  delle graduatorie permanenti del
personale  docente  effettuate dall'allora operante Provveditore agli
studi  di  Bologna  con  decreti  n. 2103  e n. 2104, entrambi del 24
luglio  2001,  per  la  scuola  elementare  e la scuola materna e con
decreto  n. 2108 del 26 luglio 2001 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado ai sensi dell'art. l del decreto-legge 3 luglio 2001,
n. 255   (disposizioni   urgenti   per  assicurare  l'ordinato  avvio
dell'anno  scolastico  2001-2002) convertito in legge 20 agosto 2001,
n. 333;  graduatorie da utilizzare per le immissioni in ruolo per gli
anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 ai sensi del citato art. 1.
    Quanto  alle  censure  dedotte  nei  detti  ricorsi, di contenuto
sostanzialmente identico, come gia' rilevato in fatto, questa sezione
ritiene  inesistente  l'asserita  violazione  dell'art. 7 della legge
n. 241/1990   (di   cui   al   primo  motivo),  in  quanto  la  nuova
articolazione   delle  graduatorie  permanenti  avveniva  in  diretta
attuazione  della  norma  di  interpretazione  autentica  a tali fini
introdotta  dal  decreto-legge  n. 255/2001,  mentre,  passando  alle
censure  di  illegittimita'  costituzionale prospettate con gli altri
motivi  di  ricorso,  ritiene  irrilevanti  quelle  di cui al terzo e
quarto  mezzo  in  quanto la contestata equiparazione completa tra il
servizio  prestato nelle scuole statali e quello nelle scuole private
non influisce sulla definizione delle presenti controversie attinenti
alla fase di prima integrazione delle graduatorie permanenti; fase in
cui  in  via  transitoria, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1, d.l.
n. 255/2001,  per le immissioni in ruolo del 2000-2001 e 2001-2002 il
punteggio  per  l'insegnamento  prestato nelle scuole paritarie viene
ancora  valutato  secondo  la  tabella  allegato  A,  del regolamento
ministeriale  n. 123/2000  e cioe', la meta' di quello prestato nelle
scuole pubbliche.
    2.1  -  lnvece il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente
infondata  l'eccezione  di  illegittimita' costituzionale prospettata
con  il secondo motivo e relativa all'art. 1, commi 2 e 7, del citato
d.l.  n. 255/2001  conv.  in  legge n. 333/2001, con riferimento agli
articoli 3   e   97   Cost.,   sotto   i   profili  dell'illogicita',
dell'ingiustificata  disparita'  di trattamento e di contrasto con il
principio  del  buon  andamento  della P.A., nella parte in cui, tale
disposizione,  con  norme  qualificate  di  interpretazione autentica
dell'art. 2  della  legge  3 maggio 1999, n. 124, invece, prevede, al
comma  2,  che  gli  insegnanti  gia'  inseriti  nella terza e quarta
fascia,  ai sensi del d. Min. pubb. istruzione 27 marzo 2000, n. 123,
confluiscono  in  un unico scaglione (nel quale sono graduati secondo
il  punteggio  spettante in base alla tabella di valutazione allegata
al  d.m.  citato  n. 123/2000;  punteggio  che  resta fermo anche per
l'anno  scolastico  2001/2002, commi 2 e 3), nonche' esclude (art. 1,
comma   7)   che  la  riarticolazione  delle  graduatorie  permanenti
conseguente  alle  esposte  previsioni  abbia effetti sulle nomine in
ruolo  gia'  conferite  che  sono  fatte  salve  nei  casi in cui gli
interessati  non  siano  piu' in posizione utile ai fini delle nomine
stesse.
    L'applicazione delle indicate disposizioni in via retroattiva, in
quanto  dichiarate  di  interpretazione  autentica, dell'art. 2 della
legge  n. 124/1999  (recante a sua volta norme transitorie in materia
di  prima integrazione delle neo-istituite graduatorie permanenti per
le   assunzioni  in  ruolo  del  personale  docente),  e'  certamente
rilevante  nella  decisione  dei  giudizi instaurati innanzi a questo
giudice remittente: infatti, ognuno dei docenti ricorrenti, collocato
nella  nuova terza fascia nella graduatoria permanente per la propria
classe  di  concorso,  si e' trovato in posizione meno favorevole pur
conservando  lo  stesso  punteggio attribuitogli pochi mesi prima, in
quanto  e'  stato  sopravanzato da docenti che, non avendo effettuato
trecentosessanta  giorni  di  servizio  nelle  scuole  statali, nella
precedente  graduatoria  redatta ai sensi del d.m. n. 123/2000 con il
modulo  delle quattro fasce erano stati inseriti nella quarta fascia,
mentre, a seguito dell'introduzione del nuovo modulo a tre scaglioni,
venivano a confluire nel terzo ed ultimo di questi insieme agli altri
docenti  che,  avendo  il  requisito  dei  trecentosessanta giorni di
servizio  nelle  scuole statali, si trovavano gia' da prima collocati
nel terzo scaglione.
    2.2 - Quanto, poi, al profilo di non manifesta infondatezza della
questione,  e' opportuno chiarire preliminarmente il quadro normativo
di  riferimento  sul  quale  vengono  ad  incidere le disposizioni di
interpretazione autentica della cui legittimita' si dubita.
    Va,  pertanto,  ricordato  che  la  legge  3 maggio  1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), a modifica
degli  articoli 399  e  401  del Testo Unico in materia di istruzione
n. 297/1994, ha previsto:
        a)  art. 1, comma 1, l'accesso ai ruoli del personale docente
avviene  per  il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e
per  la  restante parte attingendo alle graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del T.U. n. 297/1994 citato;
        b)  art. 1,  comma  6, le graduatorie provinciali relative ai
concorsi  per  soli  titoli del personale docente sono trasformate in
graduatorie  permanenti  da  utilizzare  per le assunzioni in ruolo e
vengono   periodicamente   aggiornate   ed   integrate  via  via  con
l'inserimento  dei  docenti  che  hanno  superato  l'ultimo  concorso
regionale  per  titoli  ed  esami effettuando tale operazione secondo
modalita' da definire con regolamento ministeriale e nel rispetto del
principio  di semplificazione e della salvaguardia delle posizioni di
coloro che sono gia' inclusi in graduatoria;
        c)  art. 2,  commi  1-2  e  3  (Norme transitorie relative al
personale   docente),  nella  prima  integrazione  delle  graduatorie
permanenti hanno titolo ad esservi inseriti sia i docenti in possesso
dei  requisiti  previsti dalle norme previgenti per la partecipazione
ai  soppressi  concorsi  per soli titoli sia quelli che, alla data di
entrata  in  vigore  della  legge,  abbiano  superato  le prove di un
precedente  concorso per titoli ed esami oppure esami di abilitazione
oppure  gli  esami  della  sessione riservata di abilitazione indetta
appositamente  in  epoca  immediatamente  successiva  all'entrata  in
vigore  della  legge  medesima; le modalita' di prima integrazione di
queste  graduatorie  sono  stabilite  con il regolamento ministeriale
gia'  indicato  nell'art. 1,  comma  6. Quindi, in base a tale quadro
normativo,  nel corso del 2000 il Ministero della pubblica istruzione
con  i  dd.mm.  27  marzo e 18 maggio 2000, rispettivamente, n. 123 e
n. 146  detto'  le  modalita' per la trasformazione delle graduatorie
provinciali  dei  concorsi  per soli titoli in graduatorie permanenti
ed,  in  particolare,  quelle  di  prima  integrazione,  stabilendone
l'articolazione   in  quattro  distinte  «fasce»  (di  cui  la  prima
corrispondeva alla «graduatoria base» dei soppressi concorsi per soli
titoli) da utilizzare secondo l'ordine progressivo. In particolare va
ricordato,  ai fini di nostro interesse, che - come sopra accennato -
i  detti  regolamenti,  nel  dare  attuazione  all'art. 2 della legge
n. 124/1999,  in pratica avevano tenuto distinti in due diverse fasce
i docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande  di  inclusione nella graduatoria permanente, erano in
possesso  dell'abilitazione e dei trecentosessanta giorni di servizio
nelle  scuole  statali dal restante gruppo di quelli che, invece, non
erano  in  possesso  del  requisito  dei  trecentosessanta  giorni di
servizio, ma soltanto dell'abilitazione e risultavano inseriti in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.
    2.3  -  Sul  quadro  normativo  sopra illustrato, successivamente
all'annullamento  in  sede  giurisdizionale  dei citati decreti nella
parte  in cui prevedevano graduatorie articolate in quattro scaglioni
(vedi  Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. III-bis, sentt.
nn. 2838  e  3411  dell'aprile  2001  poi  annullate dal Consiglio di
Stato, sez. VI, nel 2002 in quanto si e' ritenuto che la modifica del
quadro  normativo,  medio  tempore  intervenuta,  facesse  venir meno
l'interesse al ricorso di primo grado) nel luglio 2001 e' intervenuta
l'interpretazione  autentica  del  legislatore  che,  con  l'art.  1,
comma 2,   ha   con  efficacia  retroattiva  inteso  «modificare»  le
corrispondenti  disposizioni  contenute  nel  regolamento n. 123/2000
«nel  senso  che  i  docenti  per  cui  e'  previsto,  separatamente,
l'inserimento  nei  distinti  scaglioni  di  cui all'art. 2, comma 4,
lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione».
    Ma  tale  intervento, in realta', non presenta le caratteristiche
dell'interpretazione autentica conforme ai principi costituzionali in
quanto,  in  effetti,  questa ipotesi si configura quando la norma si
limiti   a  chiarire  la  portata  applicativa  di  una  disposizione
precedente,  non integri il precetto di quest'ultima e non adotti una
opzione   ermeneutica  non  desumibile  dall'ordinaria  attivita'  di
esegesi  dello  stesso  (vedi Corte cost. 22 novembre 2000, n. 525 ex
multis).
    Infatti  e'  agevole  rilevare che, mentre l'art. 1, comma 1, del
d.l. n. 255/2001 in sostanza ripropone le norme transitorie dell'art.
2,   comma   1,   della  legge  n. 124/1999,  il  preteso  intervento
interpretativo  con  efficacia  retroattiva al comma 2 si concretizza
nella  modifica  della  disposizione regolamentare del 2000 che aveva
tenuto  distinti  in due separate sub graduatorie i docenti abilitati
con  trecentosessanta  giorni  di  servizio  nelle  scuole statali da
quelli privi, invece, di tale requisito.
    Ma,   in   tal  guisa  considerata,  la  pretesa  interpretazione
autentica  risulta  in  contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo
della  ragionevolezza:  infatti  l'efficacia retroattiva della stessa
se,  da  un  lato,  non trova giustificazione nella portata meramente
chiarificatrice  del  significato  dubbio dell'art. 2, comma 1, della
legge  n. 124/1999 in quanto quest'ultima aveva - invece - tenuto ben
distinte  la  posizione  dei  docenti  che erano in possesso non solo
dell'abilitazione,  ma  anche del servizio di trecentosessanta giorni
nelle scuole statali da quella dei docenti privi di tale requisito di
servizio,    dall'altro    il    mancato   rispetto   del   principio
dell'affidamento   del   cittadino  nella  certezza  dell'ordinamento
giuridico   non   rappresenta   lo   strumento   ineludibile  per  la
salvaguardia di altri valori costituzionalmente tutelati; ragione per
cui  la  portata  retroattiva  del  nuovo  sistema  a  due scaglioni,
impiantato  dal legislatore con il d.l. n. 255/2001, non trova la sua
ragione d'essere neanche in un complessivo bilanciamento di interessi
costituzionalmente protetti.
    D'altra  parte  anche alla luce dei principi affermati piu' volte
dal  giudice  delle  leggi  (v.  sent.  n. 136/2001 e n. 229/1999) la
disciplina sub judice appare a questo giudice remittente in contrasto
con  l'art. 3  Cost.  sotto  il profilo della ragionevolezza, anche a
prescindere  dal suo preteso carattere interpretativo: infatti la sua
portata retroattiva non trova, comunque, alcuna giustificazione nella
esigenza di bilanciare contrapposti interessi di pari dignita' oppure
di   garantire  una  uniforme  e  piu'  adeguata  applicazione  delle
disposizioni  transitorie  in  questione,  in  quanto, trattandosi di
norma  di prima integrazione delle graduatorie permanenti, questa per
definizione  e  per  esigenze  di  sistema  amministrativo aveva gia'
esaurito  di  fatto  i  propri  effetti  al  momento dell'intervenuta
modifica  legislativa,  mentre,  per converso, le rilevanti modifiche
apportate  alle  graduatorie  permanenti  gia'  definitive certamente
collidono    con    il    principio    della   ragionevole   certezza
dell'ordinamento giuridico.
    Ne'  sul punto varrebbe obiettare che l'intervento legislativo ha
trovato   la   sua   occasione   nell'annullamento   del  regolamento
ministeriale  disposto  da alcune pronunce del giudice amministrativo
di  primo  grado,  in  quanto  ovviamente  l'oggetto della censura di
incostituzionalita'  non  e'  la  modifica  in se' delle disposizioni
transitorie  in  questione, ma la parte irragionevolmente retroattiva
delle  stesse  che  incide su situazioni gia' definite in conformita'
alla  diversa  regola  secondo  cui  il personale docente in possesso
dell'abilitazione  e  dei  trecentosessanta  giorni di servizio nelle
scuole  statali  aveva  una posizione poziore nei confronti di quello
proveniente da esperienze didattiche nella scuola privata.
    D'altra  parte non va dimenticato che il disposto accorpamento in
un  unico  scaglione  della  ex  terza  e quarta fascia risulta anche
intrinsecamente  in contrasto con lo stesso art. 7 della legge n. 124
del  1999  che, in sede in integrazione delle graduatorie permanenti,
imponeva al Ministero della pubblica istruzione l'adozione di criteri
che salvaguardassero, comunque, la posizione di coloro che erano gia'
inclusi in graduatoria.
    2.4  -  La  disposizione  in  questione,  inoltre,  ad avviso del
Collegio  sarebbe  in  contrasto  anche con l'art. 97 Cost., sotto il
profilo del buon andamento della P.A., in quanto lo scorrimento della
istituita  graduatoria  permanente  -  a seguito della commistione di
docenti  con  o senza il pregresso servizio di trecentosessantacinque
giorni  nelle scuole statali - porterebbe ad effettuare assunzioni in
ruolo  e conferimento di supplenze annuali con criteri disomogenei ed
incoerenti  rispetto  sia  al parametro di valutazione del curriculum
personale sia all'individuazione dei requisiti richiesti fino al 1999
per  la  partecipazione  ai concorsi per soli titoli (ora soppressi);
elemento  di differenziazione rilevante in quanto criterio discretivo
fissato  per l'inserimento del docente abilitato nelle ex graduatorie
provinciali  e  preso in considerazione anche dalle norme transitorie
dettate  dalla  stessa  legge n. 124/1999, all'art. 2, per la fase di
prima  integrazione  delle  graduatorie  permanenti  di  base  appena
istituite.
    3. - Inoltre, per considerazioni analoghe a quelle finora svolte,
il  Collegio dubita della legittimita' costituzionale anche del comma
7   dell'art. 1  del  decreto-legge  n. 255/2001  in  questione,  con
riferimento   all'art. 3  Cost.,  sotto  i  profili  dell'illogicita'
manifesta  e  della  ingiustificata  discriminazione: la disposizione
citata,  infatti,  prevede che la «riarticolazione» delle graduatorie
permanenti  conseguenti  alle  modifiche introdotte (accorpando in un
unico  scaglione  le  ex  terza e quarta fascia) non ha effetti sulle
nomine  in ruolo gia' conferite che «sono fatte salve nei casi in cui
gli  interessati  non  siano  piu'  in  posizione utile ai fini delle
nomine stesse».
    Pertanto  i  docenti  della  ex terza fascia - attuali ricorrenti
innanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale, da un lato, vedono
deteriorata   la  loro  posizione  in  graduatoria  a  seguito  della
confluenza  in  un  unico scaglione anche dei docenti della ex quarta
fascia,  mentre,  dall'altro, sono discriminati senza giustificazione
nei confronti di quelli tra loro che, per posizione migliore o per la
maggiore  efficienza dell'amministrazione, hanno gia' avuto la nomina
in ruolo in base alla prima modulazione delle graduatorie permanenti.
    La  disposta  salvaguardia,  invero, se, per un verso, tutela gli
affidamenti  dei  docenti  assunti  in  ruolo, dall'altro concretizza
un'irragionevole  disparita' di trattamento nei confronti degli altri
docenti  collocati  nella  stessa  graduatoria  i  quali  perdono  la
disponibilita'  di  un numero di nomine corrispondente a quello delle
posizioni salvaguardate.
    4. - Per le esposte considerazioni, quindi, questa sezione, visto
l'art. 23  legge  n. 87/1953,  ritiene rilevante e non manifestamente
infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1,
commi  2 e 7, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione
nella parte in cui si dispone che i docenti gia' inseriti nella terza
e  quarta  fascia  ai  sensi  del  d.  Min. pubb. istruz. n. 123/2000
confluiscano  in un unico scaglione e che siano fatte salve le nomine
in  ruolo  gia'  conferite  nei casi in cui gli interessati non siano
piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse.
    Sospende,  pertanto,  il giudizio in attesa della pronuncia della
Corte   costituzionale  sulla  questione  prospettata  e  dispone  la
trasmissione degli atti alla stessa Corte.
    Manda  alla  segreteria di provvedere alle notifiche di rito alle
parti  in  causa  nonche'  al  Presidente del Consiglio dei ministri,
nonche' di darne comunicazione alle due Camere del Parlamento.