IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui seguenti ricorsi riuniti: ricorso n. 1572 del 2001 proposto da Capitani Giulia rappresentata e difesa dagli avv. Giorgio Sacco e Corrado Mauceri con domicilio eletto in Bologna, via S. Felice n. 6 presso il primo; Contro Provveditore agli studi di Bologna; Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita'; Direzione regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Bologna, via G. Reni n. 4 presso la sua sede; e nei confronti di Morichetti Francesca, non costituita; per l'annullamento, previa sospensione, e nei confronti della graduatoria permanente relativa alla classe di concorso A047- matematica compilata dal Provveditore agli studi di Bologna, nella parte in cui la ricorrente e' stata collocata dopo i docenti che, nella precedente graduatoria pubblicata per effetto dei d.m. n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146/18 maggio 2000, erano stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001, non comunicata, e di tutti gli atti presupposti connessi e conseguenti; ricorso n. 1573 del 2001 proposto da Bongiovanni Maria Sistina ed altri: Beretta Barbara, Cantore Silvana, Casarini Elisa, Cipolletta Valeria, Fontana Lucia, Gatto Nicoletta, Giordano Immacolata, Giroletti Claudia, Lodi Elisabetta, Marchesini Daniela, Nannetti Mariarosa, Orlandi Daniela, rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Sacco e Corrado Mauceri con domicilio eletto in Bologna, via S. Felice n. 6 presso il primo; Contro Provveditore agli studi di Bologna; Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita'; Direzione regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Bologna, via G. Reni n. 4 presso la sua sede; e nei confronti di Grassi Laura, Salsedo Lodini Anna Lina, Di Bernardino Letizia e Mirando Maria Luigia, non costituite; per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria permanente per la scuola elementare compilata dal Provveditore agli studi di Bologna, nella parte in cui le ricorrenti sono state collocate dopo i docenti che, nella precedente graduatoria pubblicata per effetto dei d.m. n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146/18 maggio 2000, erano stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001, non comunicata, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; ricorso n. 1574 del 2001 proposto da Mennella Luisa ed altri: Fragapane Maria Iolanda Marcella, Paglia Filomena, Rivola Patrizia, Tiberio Maria Grazia, Toselli Tiziana, Tordelli Federico, Romoli Annamaria, Restani Manuela, Guida Silvana, rappresentati e difesi dagli avv. Giorgio Sacco e Corrado Mauceri con domicilio eletto in Bologna, via S. Felice n. 6 presso il primo; Contro Provveditore agli studi di Bologna; Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita'; Direzione regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Bologna, via G. Reni n. 4 presso la sua sede; e nei confronti di Parise Vittoria, Serra Alessandra, Piccolo Marirosa, Nicoli Marisa e Malferrari Serena, non costituite; per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria permanente per la scuola materna compilata dal Provveditore agli studi di Bologna, nella parte in cui i ricorrenti sono stati collocati dopo gli insegnanti che, nella precedente graduatoria pubblicata per effetto dei d.m. n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146/18 maggio 2000, erano stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001, non comunicata, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; ricorso n. 1575 del 2001 proposto da Iosa Dusca ed altri: Di Ciaula Maria, Galeotti Simonetta, Pelliconi Paola, Gherardi Annalisa, rappresentate e difese dagli avv. Giorgio Sacco e Corrado Mauceri con domicilio eletto in Bologna, via S. Felice n. 6 presso il primo; Contro Provveditore agli studi di Bologna; Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita'; Direzione regionale scolastica dell'Emilia Romagna tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Bologna, via G. Reni n. 4 presso la sua sede; e nei confronti di Zanetti Grazia, non costituita; per l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria permanente relativa alla classe di concorso A043 compilata dal Provveditore agli studi di Bologna, nella parte in cui i ricorrenti sono stati collocati dopo i docenti che, nella precedente graduatoria pubblicata per effetto dei d.m. n. 123 del 27 marzo 2000 e n. 146/18 maggio 2000, erano stati collocati nel IV scaglione nonche', per quanto di ragione, della C.M. n. 117 del 6 luglio 2001, non comunicata, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditore agli studi di Bologna, del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita' e della Direzione regionale scolastica dell'Emilia Romagna; Relatore designato il consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia; Uditi, alla pubblica udienza del 14 novembre 2002, i difensori presenti per le parti costituite per ciascuno dei ricorsi; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue. Fatto e diritto 1. - In prima attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e dei relativi regolamenti dell'allora Ministero della pubblica istruzione, ora denominato Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, dd.mm. 27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000, n. 146, il Provveditorato agli studi di Bologna (ora Centro servizi amministrativi di Bologna) predispose, in data 20 novembre 2000, le graduatorie provinciali permanenti definitive degli aspiranti per l'assunzione in ruolo e per il conferimento delle supplenze nella scuola materna ed in quella elementare, procedendo analogamente per quella relativa alla scuola secondaria di primo e secondo grado in data 15 marzo 2001. Successivamente, pero', a seguito delle norme di interpretazione autentica della legge n. 124/1999, art. 2, commi l e 2, introdotte dall'art. l del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, lo stesso Provveditore agli studi di Bologna compilo' nuove graduatorie permanenti per i vari ordini di scuola sopraindicati con decreti emanati il 24 luglio 2001 e recanti numero 2103 per la scuola elementare e numero 2104 per la scuola materna, nonche' il 26 luglio 2001 e recante numero 2108 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Secondo le nuove disposizioni in tali graduatorie, che dovevano essere utilizzate per le immissioni in ruolo per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 (nonche' per il conferimento di supplenze annuali per l'anno 2001-2002), in fase di prima integrazione delle stesse, a modifica di quanto previsto dal d. Min. pubb. istruz. n. 123/2000, art. 2, comma 4, lettere a2) e b), confluivano in un unico scaglione i docenti che, invece, in base alle citate disposizioni regolamentari erano in un primo tempo stati inseriti in due distinte fasce o scaglioni: la terza fascia per i docenti in possesso, in sostanza, dell'abilitazione e di trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali nel triennio precedente la scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'inclusione nella graduatoria permanente, istituita con la legge n. 124/1999, e la quarta fascia per i docenti privi dei trecentosessanta giorni di servizio in questione. E' in tal guisa accaduto che in alcuni casi, come in quelli degli attuali ricorrenti, nelle nuove graduatorie alcuni docenti, pur mantenendo lo stesso punteggio, nell'ambito della terza fascia sono stati scavalcati nella propria graduatoria da altri docenti confluiti nella stessa a seguito della soppressione della quarta fascia, disposta, in pratica, dall'art. l del decreto-legge n. 255/2001 citato, in quanto facevano valere anche il servizio prestato nelle scuole private (pur se valutabile con un punteggio dimezzato). 1.1 - Pertanto, avendo avuto nelle nuove graduatorie permanenti per la provincia di Bologna una collocazione meno favorevole, gli attuali ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, con ricorsi analoghi hanno impugnato, rispettivamente, la graduatoria per la scuola secondaria, del 26 luglio 2001, per la classe di concorso A 047 (matematica) con ric. n. 157/2001, per la classe di concorso A 041 (italiano-storia-geografia), con ric. n. 1571/2001, per la classe di concorso A 051 (materie letterarie) con ric. n. 1576 per la classe di concorso A 346 (lingua inglese) con ric. n. 1577/2001, nonche' la graduatoria per la scuola elementare con ricorso n. 1573/2001 e quella per la scuola materna con ric. n. 1574/2001; in particolare ne hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva, nella parte in cui ciascuno di essi e' stato collocato dopo i docenti che nella precedente graduatoria, compilata ai sensi dei dd.mm. n. 123 e n. 146 del 2000, erano stati collocati nel quarto scaglione, unitamente alla circolare ministeriale 6 luglio 2001, n. 117, recante direttive per l'omogenea applicazione delle nuove disposizioni legislative. In particolare, con i ricorsi pressocche' identici sopraindicati, i docenti interessati hanno dedotto l'illegittimita' di ciascuna delle graduatorie in cui sono inseriti, formulando le seguenti censure: 1) Violazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche con riferimento all'art. 10 del d.m. 18 maggio 2000, n. 146, nonche' eccesso di potere illogicita' in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto avvisare i ricorrenti della compilazione di una nuova graduatoria in sostituzione della precedente gia' definitiva. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. l del decreto-legge n. 255 del 2001 per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione per illogicita' ed ingiustificata discriminazione nei confronti di coloro che avevano conseguito una posizione nella graduatoria definitiva precedente, con conseguente illegittimita' della nuova graduatoria in parte qua. 3) Illegittimita' costituzionale del d.l. n. 255/2001 per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui equipara il servizio prestato dai docenti nelle scuole private a quello nelle scuole pubbliche. 4) Illegittimita' costituzionale della legge n. 62 del 2000 per violazione degli articoli 3 e 33 della Costituzione, dedotta in via tuzioristica, per il caso in cui l'equiparazione tra il servizio prestato dai docenti nelle scuole statali e quello nelle scuole private sia conseguente alla legge di parita' scolastica n. 62/2000. Concludendo, quindi, ciascuna delle parti ricorrenti ha chiesto l'annullamento della graduatoria impugnata in parte qua unitamente agli altri atti, previa, ove occorra, la remissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della legittimita' costituzionale dell'art. 1, del d.l. n. 255/2001 convertito in legge n. 333/2001, nonche' per quanto di ragione, dell'art. l della legge n. 62/2000 per asserito contrasto con gli articoli 3, 33 e 97 della Costituzione. 1.2 - Si sono costituite in giudizio, per ciascuno dei ricorsi, le autorita' intimate che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi, controdeducendo puntualmente in ordine alle eccezioni di costituzionalita' sollevate. Fissata la trattazione dei ricorsi in epigrafe per la pubblica udienza del 24 aprile 2002, questa sezione, disposta preliminarmente la riunione dei detti ricorsi, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cod. proc. civ. nonche' incombenti istruttori, cui sia le parti ricorrenti sia l'amministrazione hanno provveduto nei tempi e nelle modalita' prescritte. Alla pubblica udienza del 14 novembre 2002, quindi, uditi i difensori presenti per le parti ricorrenti e per l'Amministrazione, ciascuno dei quali ha insistito nelle proprie conclusioni, le cause sono passate in decisione. 2. - Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente confermata la riunione dei ricorsi meglio indicati in epigrafe, gia' disposta a fini istruttori, per evidenti ragioni di connessione oggettiva in quanto ciascuno dei giudizi concerne le operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente effettuate dall'allora operante Provveditore agli studi di Bologna con decreti n. 2103 e n. 2104, entrambi del 24 luglio 2001, per la scuola elementare e la scuola materna e con decreto n. 2108 del 26 luglio 2001 per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. l del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002) convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333; graduatorie da utilizzare per le immissioni in ruolo per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 ai sensi del citato art. 1. Quanto alle censure dedotte nei detti ricorsi, di contenuto sostanzialmente identico, come gia' rilevato in fatto, questa sezione ritiene inesistente l'asserita violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 (di cui al primo motivo), in quanto la nuova articolazione delle graduatorie permanenti avveniva in diretta attuazione della norma di interpretazione autentica a tali fini introdotta dal decreto-legge n. 255/2001, mentre, passando alle censure di illegittimita' costituzionale prospettate con gli altri motivi di ricorso, ritiene irrilevanti quelle di cui al terzo e quarto mezzo in quanto la contestata equiparazione completa tra il servizio prestato nelle scuole statali e quello nelle scuole private non influisce sulla definizione delle presenti controversie attinenti alla fase di prima integrazione delle graduatorie permanenti; fase in cui in via transitoria, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1, d.l. n. 255/2001, per le immissioni in ruolo del 2000-2001 e 2001-2002 il punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole paritarie viene ancora valutato secondo la tabella allegato A, del regolamento ministeriale n. 123/2000 e cioe', la meta' di quello prestato nelle scuole pubbliche. 2.1 - lnvece il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita' costituzionale prospettata con il secondo motivo e relativa all'art. 1, commi 2 e 7, del citato d.l. n. 255/2001 conv. in legge n. 333/2001, con riferimento agli articoli 3 e 97 Cost., sotto i profili dell'illogicita', dell'ingiustificata disparita' di trattamento e di contrasto con il principio del buon andamento della P.A., nella parte in cui, tale disposizione, con norme qualificate di interpretazione autentica dell'art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, invece, prevede, al comma 2, che gli insegnanti gia' inseriti nella terza e quarta fascia, ai sensi del d. Min. pubb. istruzione 27 marzo 2000, n. 123, confluiscono in un unico scaglione (nel quale sono graduati secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione allegata al d.m. citato n. 123/2000; punteggio che resta fermo anche per l'anno scolastico 2001/2002, commi 2 e 3), nonche' esclude (art. 1, comma 7) che la riarticolazione delle graduatorie permanenti conseguente alle esposte previsioni abbia effetti sulle nomine in ruolo gia' conferite che sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. L'applicazione delle indicate disposizioni in via retroattiva, in quanto dichiarate di interpretazione autentica, dell'art. 2 della legge n. 124/1999 (recante a sua volta norme transitorie in materia di prima integrazione delle neo-istituite graduatorie permanenti per le assunzioni in ruolo del personale docente), e' certamente rilevante nella decisione dei giudizi instaurati innanzi a questo giudice remittente: infatti, ognuno dei docenti ricorrenti, collocato nella nuova terza fascia nella graduatoria permanente per la propria classe di concorso, si e' trovato in posizione meno favorevole pur conservando lo stesso punteggio attribuitogli pochi mesi prima, in quanto e' stato sopravanzato da docenti che, non avendo effettuato trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali, nella precedente graduatoria redatta ai sensi del d.m. n. 123/2000 con il modulo delle quattro fasce erano stati inseriti nella quarta fascia, mentre, a seguito dell'introduzione del nuovo modulo a tre scaglioni, venivano a confluire nel terzo ed ultimo di questi insieme agli altri docenti che, avendo il requisito dei trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali, si trovavano gia' da prima collocati nel terzo scaglione. 2.2 - Quanto, poi, al profilo di non manifesta infondatezza della questione, e' opportuno chiarire preliminarmente il quadro normativo di riferimento sul quale vengono ad incidere le disposizioni di interpretazione autentica della cui legittimita' si dubita. Va, pertanto, ricordato che la legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), a modifica degli articoli 399 e 401 del Testo Unico in materia di istruzione n. 297/1994, ha previsto: a) art. 1, comma 1, l'accesso ai ruoli del personale docente avviene per il 50 per cento mediante concorsi per titoli ed esami e per la restante parte attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. n. 297/1994 citato; b) art. 1, comma 6, le graduatorie provinciali relative ai concorsi per soli titoli del personale docente sono trasformate in graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzioni in ruolo e vengono periodicamente aggiornate ed integrate via via con l'inserimento dei docenti che hanno superato l'ultimo concorso regionale per titoli ed esami effettuando tale operazione secondo modalita' da definire con regolamento ministeriale e nel rispetto del principio di semplificazione e della salvaguardia delle posizioni di coloro che sono gia' inclusi in graduatoria; c) art. 2, commi 1-2 e 3 (Norme transitorie relative al personale docente), nella prima integrazione delle graduatorie permanenti hanno titolo ad esservi inseriti sia i docenti in possesso dei requisiti previsti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli sia quelli che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami oppure esami di abilitazione oppure gli esami della sessione riservata di abilitazione indetta appositamente in epoca immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge medesima; le modalita' di prima integrazione di queste graduatorie sono stabilite con il regolamento ministeriale gia' indicato nell'art. 1, comma 6. Quindi, in base a tale quadro normativo, nel corso del 2000 il Ministero della pubblica istruzione con i dd.mm. 27 marzo e 18 maggio 2000, rispettivamente, n. 123 e n. 146 detto' le modalita' per la trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti ed, in particolare, quelle di prima integrazione, stabilendone l'articolazione in quattro distinte «fasce» (di cui la prima corrispondeva alla «graduatoria base» dei soppressi concorsi per soli titoli) da utilizzare secondo l'ordine progressivo. In particolare va ricordato, ai fini di nostro interesse, che - come sopra accennato - i detti regolamenti, nel dare attuazione all'art. 2 della legge n. 124/1999, in pratica avevano tenuto distinti in due diverse fasce i docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente, erano in possesso dell'abilitazione e dei trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali dal restante gruppo di quelli che, invece, non erano in possesso del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio, ma soltanto dell'abilitazione e risultavano inseriti in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. 2.3 - Sul quadro normativo sopra illustrato, successivamente all'annullamento in sede giurisdizionale dei citati decreti nella parte in cui prevedevano graduatorie articolate in quattro scaglioni (vedi Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. III-bis, sentt. nn. 2838 e 3411 dell'aprile 2001 poi annullate dal Consiglio di Stato, sez. VI, nel 2002 in quanto si e' ritenuto che la modifica del quadro normativo, medio tempore intervenuta, facesse venir meno l'interesse al ricorso di primo grado) nel luglio 2001 e' intervenuta l'interpretazione autentica del legislatore che, con l'art. 1, comma 2, ha con efficacia retroattiva inteso «modificare» le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento n. 123/2000 «nel senso che i docenti per cui e' previsto, separatamente, l'inserimento nei distinti scaglioni di cui all'art. 2, comma 4, lettere a2) e b), confluiscono in un unico scaglione». Ma tale intervento, in realta', non presenta le caratteristiche dell'interpretazione autentica conforme ai principi costituzionali in quanto, in effetti, questa ipotesi si configura quando la norma si limiti a chiarire la portata applicativa di una disposizione precedente, non integri il precetto di quest'ultima e non adotti una opzione ermeneutica non desumibile dall'ordinaria attivita' di esegesi dello stesso (vedi Corte cost. 22 novembre 2000, n. 525 ex multis). Infatti e' agevole rilevare che, mentre l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 255/2001 in sostanza ripropone le norme transitorie dell'art. 2, comma 1, della legge n. 124/1999, il preteso intervento interpretativo con efficacia retroattiva al comma 2 si concretizza nella modifica della disposizione regolamentare del 2000 che aveva tenuto distinti in due separate sub graduatorie i docenti abilitati con trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali da quelli privi, invece, di tale requisito. Ma, in tal guisa considerata, la pretesa interpretazione autentica risulta in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza: infatti l'efficacia retroattiva della stessa se, da un lato, non trova giustificazione nella portata meramente chiarificatrice del significato dubbio dell'art. 2, comma 1, della legge n. 124/1999 in quanto quest'ultima aveva - invece - tenuto ben distinte la posizione dei docenti che erano in possesso non solo dell'abilitazione, ma anche del servizio di trecentosessanta giorni nelle scuole statali da quella dei docenti privi di tale requisito di servizio, dall'altro il mancato rispetto del principio dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico non rappresenta lo strumento ineludibile per la salvaguardia di altri valori costituzionalmente tutelati; ragione per cui la portata retroattiva del nuovo sistema a due scaglioni, impiantato dal legislatore con il d.l. n. 255/2001, non trova la sua ragione d'essere neanche in un complessivo bilanciamento di interessi costituzionalmente protetti. D'altra parte anche alla luce dei principi affermati piu' volte dal giudice delle leggi (v. sent. n. 136/2001 e n. 229/1999) la disciplina sub judice appare a questo giudice remittente in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, anche a prescindere dal suo preteso carattere interpretativo: infatti la sua portata retroattiva non trova, comunque, alcuna giustificazione nella esigenza di bilanciare contrapposti interessi di pari dignita' oppure di garantire una uniforme e piu' adeguata applicazione delle disposizioni transitorie in questione, in quanto, trattandosi di norma di prima integrazione delle graduatorie permanenti, questa per definizione e per esigenze di sistema amministrativo aveva gia' esaurito di fatto i propri effetti al momento dell'intervenuta modifica legislativa, mentre, per converso, le rilevanti modifiche apportate alle graduatorie permanenti gia' definitive certamente collidono con il principio della ragionevole certezza dell'ordinamento giuridico. Ne' sul punto varrebbe obiettare che l'intervento legislativo ha trovato la sua occasione nell'annullamento del regolamento ministeriale disposto da alcune pronunce del giudice amministrativo di primo grado, in quanto ovviamente l'oggetto della censura di incostituzionalita' non e' la modifica in se' delle disposizioni transitorie in questione, ma la parte irragionevolmente retroattiva delle stesse che incide su situazioni gia' definite in conformita' alla diversa regola secondo cui il personale docente in possesso dell'abilitazione e dei trecentosessanta giorni di servizio nelle scuole statali aveva una posizione poziore nei confronti di quello proveniente da esperienze didattiche nella scuola privata. D'altra parte non va dimenticato che il disposto accorpamento in un unico scaglione della ex terza e quarta fascia risulta anche intrinsecamente in contrasto con lo stesso art. 7 della legge n. 124 del 1999 che, in sede in integrazione delle graduatorie permanenti, imponeva al Ministero della pubblica istruzione l'adozione di criteri che salvaguardassero, comunque, la posizione di coloro che erano gia' inclusi in graduatoria. 2.4 - La disposizione in questione, inoltre, ad avviso del Collegio sarebbe in contrasto anche con l'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento della P.A., in quanto lo scorrimento della istituita graduatoria permanente - a seguito della commistione di docenti con o senza il pregresso servizio di trecentosessantacinque giorni nelle scuole statali - porterebbe ad effettuare assunzioni in ruolo e conferimento di supplenze annuali con criteri disomogenei ed incoerenti rispetto sia al parametro di valutazione del curriculum personale sia all'individuazione dei requisiti richiesti fino al 1999 per la partecipazione ai concorsi per soli titoli (ora soppressi); elemento di differenziazione rilevante in quanto criterio discretivo fissato per l'inserimento del docente abilitato nelle ex graduatorie provinciali e preso in considerazione anche dalle norme transitorie dettate dalla stessa legge n. 124/1999, all'art. 2, per la fase di prima integrazione delle graduatorie permanenti di base appena istituite. 3. - Inoltre, per considerazioni analoghe a quelle finora svolte, il Collegio dubita della legittimita' costituzionale anche del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 255/2001 in questione, con riferimento all'art. 3 Cost., sotto i profili dell'illogicita' manifesta e della ingiustificata discriminazione: la disposizione citata, infatti, prevede che la «riarticolazione» delle graduatorie permanenti conseguenti alle modifiche introdotte (accorpando in un unico scaglione le ex terza e quarta fascia) non ha effetti sulle nomine in ruolo gia' conferite che «sono fatte salve nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse». Pertanto i docenti della ex terza fascia - attuali ricorrenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale, da un lato, vedono deteriorata la loro posizione in graduatoria a seguito della confluenza in un unico scaglione anche dei docenti della ex quarta fascia, mentre, dall'altro, sono discriminati senza giustificazione nei confronti di quelli tra loro che, per posizione migliore o per la maggiore efficienza dell'amministrazione, hanno gia' avuto la nomina in ruolo in base alla prima modulazione delle graduatorie permanenti. La disposta salvaguardia, invero, se, per un verso, tutela gli affidamenti dei docenti assunti in ruolo, dall'altro concretizza un'irragionevole disparita' di trattamento nei confronti degli altri docenti collocati nella stessa graduatoria i quali perdono la disponibilita' di un numero di nomine corrispondente a quello delle posizioni salvaguardate. 4. - Per le esposte considerazioni, quindi, questa sezione, visto l'art. 23 legge n. 87/1953, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui si dispone che i docenti gia' inseriti nella terza e quarta fascia ai sensi del d. Min. pubb. istruz. n. 123/2000 confluiscano in un unico scaglione e che siano fatte salve le nomine in ruolo gia' conferite nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Sospende, pertanto, il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione prospettata e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte. Manda alla segreteria di provvedere alle notifiche di rito alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' di darne comunicazione alle due Camere del Parlamento.