P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, Bologna, sezione seconda, visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953, ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 7, del d.l. 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2001) convertito in legge 20 agosto 2001, n. 333, con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui si dispone che i docenti gia' inseriti nella terza e quarta fascia ai sensi del d. Min. pubbl. istruz. n. 123/2000 confluiscano in un unico scaglione e che siano fatte salve le nomine in ruolo gia' conferite nei casi in cui gli interessati non siano piu' in posizione utile ai fini delle nomine stesse. Sospende il giudizio di merito in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' sollevata e dispone la rimessione degli atti alla stessa Corte. Manda alla segreteria della sezione seconda di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente dei Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Bologna, nelle camere di consiglio del 14 novembre e del 12 dicembre 2002. Il Presidente: Papiano Il consigliere relatore estensore: A.O. Spezia 03C0833