P. Q. M.
    Il   Tribunale   amministrativo   regionale  dell'Emilia-Romagna,
Bologna, sezione seconda, visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953,
ritiene  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  commi  2  e  7,  del d.l.
3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato
avvio  dell'anno  scolastico 2001-2001) convertito in legge 20 agosto
2001,   n. 333,   con   riferimento   agli   articoli 3  e  97  della
Costituzione,  nella  parte  in  cui  si  dispone  che i docenti gia'
inseriti  nella  terza  e  quarta  fascia ai sensi del d. Min. pubbl.
istruz.  n. 123/2000  confluiscano  in un unico scaglione e che siano
fatte  salve  le  nomine  in ruolo gia' conferite nei casi in cui gli
interessati  non  siano  piu' in posizione utile ai fini delle nomine
stesse.
    Sospende  il  giudizio  di merito in attesa della pronuncia della
Corte costituzionale sulla questione di costituzionalita' sollevata e
dispone la rimessione degli atti alla stessa Corte.
    Manda  alla  segreteria  della sezione seconda di provvedere alla
notifica   della  presente  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al
Presidente dei Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Bologna,  nelle  camere  di  consiglio  del 14
novembre e del 12 dicembre 2002.
                       Il Presidente: Papiano
                      Il consigliere relatore estensore: A.O. Spezia
03C0833