Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e dell'art. 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0861