Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 9,  secondo  comma,  della  legge  7 febbraio  1990,  n. 19
(Modifiche  in  tema  di  circostanze, sospensione condizionale della
pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e dell'art. 31 del regio
decreto   legislativo   31 maggio  1946,  n. 511  (Guarentigie  della
magistratura),    sollevata,    in   riferimento   all'art. 3   della
Costituzione,  dalla  sezione  disciplinare  del  Consiglio superiore
della magistratura con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Onida
                      Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0861