Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, lettere b), d) ed e), della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Bile Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0871