Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, comma 5, della legge della
Regione  Sardegna 8 luglio  2002,  n. 11  (Norme  varie in materia di
personale  regionale  e  modifiche  alla  legge regionale 13 novembre
1998, n. 31), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento  all'art. 81  della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 3  della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11,
sollevata  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
agli  artt. 3,  primo  comma,  e  97,  primo  e  terzo  comma,  della
Costituzione,   nonche'   all'art. 3   della   legge   costituzionale
26 febbraio  1948,  n. 3  (Statuto  speciale per la Sardegna), con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, lettere b),
d) ed e), della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                         Il redattore: Bile
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0871