Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 8, comma 1,
lettera  a),  della  legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino
del  settore  farmaceutico),  nella  parte  in cui non prevede che la
partecipazione  a  societa'  di  gestione  di  farmacie  comunali  e'
incompatibile   con  qualsiasi  altra  attivita'  nel  settore  della
produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica
del farmaco.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 24 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0872