Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a societa' di gestione di farmacie comunali e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Maddalena Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0872