ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito  della  delibera  della  Camera  dei  Deputati  del
13 febbraio   2001  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni
espresse  dall'onorevole  Giancarlo  Cito  nei  confronti  di Liborio
Domina,  promosso  dal  Tribunale di Taranto - sez. prima penale, con
ricorso  depositato  l'8 ottobre  2002  ed  iscritto  al  n. 229  del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 maggio 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  del 3 luglio 2002, depositato nella
Cancelleria  della Corte l'8 ottobre 2002, il Tribunale di Taranto, I
sezione  penale  - nel corso di un procedimento penale instaurato nei
confronti dell'onorevole Giancarlo Cito, per il reato di diffamazione
aggravata  a  mezzo  stampa in danno di Liborio Domina - ha sollevato
conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della
Camera  dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata dalla
Assemblea  il  13 febbraio 2001 (documento IV-quater, n. 166), con la
quale  e' stato dichiarato, in conformita' alla proposta della Giunta
delle autorizzazioni a procedere, che i fatti per i quali e' in corso
il  processo  a  carico  dell'onorevole  Cito,  concernendo  opinioni
espresse   nell'esercizio   delle  funzioni  parlamentari,  rientrano
nell'ambito  di  immunita'  ai  sensi dell'art. 68 primo comma, della
Costituzione;
        che  il  Tribunale ricorrente - dopo aver esposto i fatti che
hanno   dato   luogo  alla  vicenda  processuale  ed  analizzato,  in
particolare,  le dichiarazioni espresse dall'onorevole Cito nel corso
di  una  conferenza  stampa  trasmessa  il  22 agosto  1998 da alcune
emittenti  televisive: dichiarazioni indicate, nell'imputazione, come
diffamatorie  nei confronti del consigliere comunale Liborio Domina -
ritiene  che,  alla  luce  della  giurisprudenza  di questa Corte, la
deliberazione  di insindacabilita' abbia illegittimamente menomato la
propria  sfera  di attribuzioni costituzionalmente garantita ai sensi
dell'art. 101 della Costituzione;
        che  infatti,  ad  avviso  del  Tribunale,  le  dichiarazioni
asseritamente  diffamatorie  riguarderebbero, comunque, una «polemica
politica»  «attinente  ai  rapporti  tra  il  sindaco di Taranto e un
consigliere  comunale  e dunque a vicende circoscritte all'ambito del
comune  di  Taranto,  che  nulla  hanno a che fare con la funzione di
parlamentare   all'epoca   esercitata   dal  Cito»:  con  conseguente
insussistenza  del  nesso  funzionale  tra  le opinioni espresse e le
funzioni   svolte   dal  parlamentare,  richiesto  quale  presupposto
dall'art. 68, comma 1, della Costituzione;
    Considerato  che occorre, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistano  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto al requisito soggettivo, il Tribunale di Taranto
e' legittimato a sollevare conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente,  per  il  procedimento  del  quale  e' investito, la
volonta'  del  potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni   giurisdizionali   svolte   in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  Tribunale  ricorrente  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  ritenuta  illegittima,  con  la  quale  la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il processo, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.