P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara,  rilevante  e non manifestamente infondata la questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinques del
d.lgs.  n. 286/1998  come modificato dalla legge n. 189/2002, laddove
prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato con riferimento al reato
di  cui  all'art. 14,  comma 5-ter, per violazione degli artt. 3 e 13
comma terzo della Costituzione;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,   comma   5-ter   legge
n. 189/2002,    per    irragionevolezza    della   sanzione   e   per
indeterminatezza  della  condotta  in  violazione  degli  articoli 25
(principio   di  tassavita),  3  (principio  di  ragionevolezza),  27
(funzione  rieducativa  della  pena),  13  (liberta'  personale) e 24
(diritto di difesa) della Costituzione.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13,  legge  n. 286/1998 comma
3-bis  cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, laddove prevede
il nulla osta del giudice all'espulsione per violazione degli art. 3,
10, 24, 111 della Costituzione;
    Dispone   la   sospensione   del   procedimento  e  la  immediata
trasmissione   degli   atti  del  presente  procedimento  alla  Corte
costituzionale;
    Dispone  la  sospensione di ogni effetto e conseguenza allo stato
legato  alla  emissione  del nulla osta nei confronti dell'imputato e
dispone  che del presente disposto venga data immediata comunicazione
alla Questura territorialmente competente;
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, e che
venga  altresi'  comunicata al Presidente della Camera dei deputati e
al Presidente del Senato della Repubblica.
        Monza, addi' 23 gennaio 2003
                        Il giudice: Lo Gatto
03C0903