P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; Dichiara, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinques del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, laddove prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato con riferimento al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter legge n. 189/2002, per irragionevolezza della sanzione e per indeterminatezza della condotta in violazione degli articoli 25 (principio di tassavita), 3 (principio di ragionevolezza), 27 (funzione rieducativa della pena), 13 (liberta' personale) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, legge n. 286/1998 comma 3-bis cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, laddove prevede il nulla osta del giudice all'espulsione per violazione degli art. 3, 10, 24, 111 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione di ogni effetto e conseguenza allo stato legato alla emissione del nulla osta nei confronti dell'imputato e dispone che del presente disposto venga data immediata comunicazione alla Questura territorialmente competente; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al difensore e al pubblico ministero, e che venga altresi' comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Monza, addi' 23 gennaio 2003 Il giudice: Lo Gatto 03C0903