P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 41-bis, comma 2-bis l.p., come novellato dall'art.2 della legge 13 dicembre 2002 n. 279, laddove prescrive che i provvedimenti di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis l.p. sono prorogabili, «purche' non risulti che la capacita' del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.». Sospende la procedura in corso. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale previa comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento e rituali notifiche e comunicazioni. Manda alla cancelleria per adempimenti. Napoli, addi' 17 marzo 2003 Il Presidente estensore: Di Giovanni 03C0904