P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'  costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13, 24,
27,  97 e 113 della Costituzione, dell'art. 41-bis, comma 2-bis l.p.,
come  novellato  dall'art.2  della  legge  13  dicembre  2002 n. 279,
laddove   prescrive   che  i  provvedimenti  di  proroga  del  regime
differenziato  ex  art.  41-bis  l.p.  sono prorogabili, «purche' non
risulti  che  la capacita' del detenuto o dell'internato di mantenere
contatti  con  associazioni  criminali,  terroristiche o eversive sia
venuta meno.».
    Sospende la procedura in corso.
    Dispone  trasmettersi  gli  atti alla Corte costituzionale previa
comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento e rituali
notifiche e comunicazioni.
    Manda alla cancelleria per adempimenti.
        Napoli, addi' 17 marzo 2003
Il Presidente estensore: Di Giovanni
03C0904