P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la
rilevanza   e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale, cosi' provvede:
        1)  Ordina  la  sospensione dell'ulteriore corso del giudizio
iniziato con il ricorso indicato in epigrafe;
        2)  Deferisce  alla  Corte  costituzionale la questione sulla
compatibilita'    costituzionale   delle   norme   indicate,   ovvero
dell'art. 1,  ottavo  comma,  lett.  a)  della  legge 9 ottobre 2002,
n. 222, in relazione all'art. 3 della Costituzione;
        3)  Dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Lecce,  nella camera di consiglio del 19 marzo
2003.
                       Il Presidente: Ravalli
                   Il giudice estensore: Sabatino
03C0906