P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, cosi' provvede: 1) Ordina la sospensione dell'ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe; 2) Deferisce alla Corte costituzionale la questione sulla compatibilita' costituzionale delle norme indicate, ovvero dell'art. 1, ottavo comma, lett. a) della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in relazione all'art. 3 della Costituzione; 3) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 marzo 2003. Il Presidente: Ravalli Il giudice estensore: Sabatino 03C0906