P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera e), della
legge regionale della Campania 26 luglio 2002 n. 15, ovvero dell'art.
16,  comma  1,  lettera  a),  della legge regionale della Campania 10
aprile  1996  n. 8, come modificato dalla predetta disposizione della
legge regionale n. 15 del 2002, per contrasto con l'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 18 della
legge  11 febbraio 1992 n. 157, nonche' per contrasto con l'art. 117,
primo   comma,   della  Costituzione,  in  relazione  alla  direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.
    Ai  sensi  dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953 n. 87, sospende
il  giudizio  ed  ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento.
    Cosi'  deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 29 gennaio
e del 19 marzo 2003.
                       Il Presidente: Coraggio
                      Il relatore: Carpentieri
03C0909