P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, comma 1, lettera e), della legge regionale della Campania 26 luglio 2002 n. 15, ovvero dell'art. 16, comma 1, lettera a), della legge regionale della Campania 10 aprile 1996 n. 8, come modificato dalla predetta disposizione della legge regionale n. 15 del 2002, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nonche' per contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Ai sensi dell'art. 23 della legge 12 marzo 1953 n. 87, sospende il giudizio ed ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che la stessa venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, nelle camere di consiglio del 29 gennaio e del 19 marzo 2003. Il Presidente: Coraggio Il relatore: Carpentieri 03C0909