P. Q. M.
    Cosi' provvede:
        1)  solleva  d'ufficio,  ritenutane  la  rilevanza  e  la non
manifesta  infondatezza,  la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 per violazione
degli artt. 3, 16 e 42 Cost.;
        2)   dispone   la   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
        3) sospende il presente procedimento;
        4)   ordina  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la  presente
ordinanza  venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio
dei ministri, nonche' venga comunicata al Presidente del Senato ed al
Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in camera di consiglio in data 28 ottobre 2002.
                     Il giudice unico: Lo Sardo
03C0911