P. Q. M. Cosi' provvede: 1) solleva d'ufficio, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 13 luglio 1939, n. 1082 per violazione degli artt. 3, 16 e 42 Cost.; 2) dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) sospende il presente procedimento; 4) ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' venga comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in camera di consiglio in data 28 ottobre 2002. Il giudice unico: Lo Sardo 03C0911