P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dedotta in relazione all'art. 116, comma 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in riferimento all'art. 3 della Costituzione e specificatamente: artt. 116, comma 13, primo capoverso nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire sedici milioni a carico del titolare di patente B conseguita prima del 1988, privo di patente A, che guidi un motoveicolo superiore a 125 c.c. Ordina: la sospensione del giudizio in corso per pregiudizialita' costituzionale con immediata trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente ordinanza alla Corte costituzionale in Roma; la notificazione del presente provvedimento a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa; la comunicazione della presente ordinanza a cura della Cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, addi' 18 febbraio 2003 Il giudice di pace: Nicotra 03C0930