P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953,
n. 87;
    Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza della
questione   di   legittimita'  costituzionale  dedotta  in  relazione
all'art. 116, comma 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
in  riferimento  all'art. 3  della  Costituzione  e specificatamente:
artt. 116,  comma 13,  primo  capoverso nella parte in cui prevede la
sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire sedici milioni
a  carico  del titolare di patente B conseguita prima del 1988, privo
di patente A, che guidi un motoveicolo superiore a 125 c.c.
    Ordina:
        la  sospensione  del  giudizio  in corso per pregiudizialita'
costituzionale con immediata trasmissione a cura della Cancelleria di
copia autentica della presente ordinanza alla Corte costituzionale in
Roma;
        la  notificazione  del  presente  provvedimento  a cura della
Cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti di
causa;
        la  comunicazione  della  presente  ordinanza  a  cura  della
Cancelleria  ai  Presidenti  della  Camera  dei deputati e del Senato
della Repubblica.
          Roma, addi' 18 febbraio 2003
                     Il giudice di pace: Nicotra
03C0930