P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio,  in  quanto  rilevanti  e  non manifestamente
infondate,  le  seguenti  questioni di legittimita' costituzionale in
riferimento all'art. 3 Cost.:
        a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il
ricorso  introduttivo  per  opposizione di terzo all'esecuzione debba
contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        b)  dell'art. 163  n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone
che  il  ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione
ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi
nel  termine  di  venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice
dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla
stessa  udienza,  con  l'avvertimento  che  la  costituzione  oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.;
        c)  dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non
dispone   che  il  ricorso  introduttivo  per  opposizione  di  terzo
all'esecuzione   ex   art. 619   c.p.c.   sia  nullo  qualora  manchi
l'avvertimento  all'opposto  che  la  costituzione  avvenuta oltre il
termine  di  venti  giorni  prima  dell'udienza  fissata  dal giudice
dell'esecuzione   con   pedissequo   decreto,   o  comunque  avvenuta
successivamente   a  detta  udienza,  implica  le  decadenze  di  cui
all'art. 167 c.p.c.;
        d)  del  combinato  disposto  degli  artt. 166 e 167, secondo
comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di
opposizione  di  terzo  ex  art. 619  c.p.c.,  l'opposto  a  pena  di
decadenza  debba  proporre le eventuali domande riconvenzionali nella
comparsa  di  risposta,  da  depositarsi  almeno  venti  giorni prima
dell'udienza  fissata  dal  giudice  dell'esecuzione  con  pedissequo
decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della Cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
Parlamento.
        Venezia, addi' 5 settembre 2002
                    Il giudice estensore: Beccaro
03C0931