P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate, le seguenti questioni di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost.: a) dell'art. 619 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione debba contenere, a pena di nullita', l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; b) dell'art. 163 n. 7 c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. debba contenere l'invito all'opposto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; c) dell'art. 164, primo comma, c.p.c. nella parte in cui non dispone che il ricorso introduttivo per opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. sia nullo qualora manchi l'avvertimento all'opposto che la costituzione avvenuta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, o comunque avvenuta successivamente a detta udienza, implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; d) del combinato disposto degli artt. 166 e 167, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non dispongono che, nel giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., l'opposto a pena di decadenza debba proporre le eventuali domande riconvenzionali nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione con pedissequo decreto, ovvero - al piu' tardi - alla stessa udienza; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 5 settembre 2002 Il giudice estensore: Beccaro 03C0931