P. Q. M.
    Visto  l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenutala rilevante
per  la  decisione  di  questo  giudizio  di convalida e del giudizio
direttissimo   da   iniziare,   solleva   questione  di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 558 c.p.p., 13 e 14
d.lgs.   25   luglio   1998   n. 286   (testo   unico   delle   norme
sull'immigrazione  e  la  condizione giuridica degli stranieri), come
modificato  dalla legge 13 luglio 2002 n. 189, nelle parti menzionate
in  motivazione,  per  contrasto  con  gli artt. 3, 10, 24, 101 e 111
della  Costituzione.  Sospende  il  giudizio  ed  ordina  l'immediata
trasmissione   degli   atti  alla  Corte  costituzionale.  Ordina  la
notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente
del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle
due  Camere  del  Parlamento. Ordina restituirsi gli atti al pubblico
ministero  affinche'  proceda  con rito ordinario. Ordina l'immediata
liberazione  dell'imputato  se  non  detenuto  o  ristretto per altra
causa.
        Firenze, addi' 24 aprile 2003
                        Il giudice: Lamberti
03C0932