P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenutala rilevante per la decisione di questo giudizio di convalida e del giudizio direttissimo da iniziare, solleva questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 558 c.p.p., 13 e 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle norme sull'immigrazione e la condizione giuridica degli stranieri), come modificato dalla legge 13 luglio 2002 n. 189, nelle parti menzionate in motivazione, per contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 101 e 111 della Costituzione. Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Ordina restituirsi gli atti al pubblico ministero affinche' proceda con rito ordinario. Ordina l'immediata liberazione dell'imputato se non detenuto o ristretto per altra causa. Firenze, addi' 24 aprile 2003 Il giudice: Lamberti 03C0933