Ricorso   per  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
Regione  siciliana,  in  persona del presidente pro tempore on. dott.
Salvatore  Cuffaro,  rappresentato  e  difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv.
Giovanni   Carapezza   Figlia  e  dall'avv.  Francesco  Castaldi,  ed
elettivamente  domiciliato  presso la sede dell'ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso
con deliberazione della giunta regionale n. 208 del 17 luglio 2003;

    Contro  il  Presidente  del  Consiglio  del ministri pro tempore,
domiciliato  per  la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  difeso per legge
dall'Avvocatura  dello  Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale  dell'art.  10,  comma  5,  della legge 5 giugno 2003,
n. 131,  pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 10 giugno 2003, n. 132;

                              F a t t o

    La  legge  5  giugno  2003,  n. 131,  recante  «Disposizioni  per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», nel disciplinare, all'art. 10,
le  funzioni  del  rappresentante  dello  Stato per i rapporti con il
sistema  delle autonomie, statuisce, al comma 5, che «nelle regioni a
statuto  speciale  le funzioni del rappresentante dello Stato ai fini
della  lettera  d)  del  comma  2  sono svolte dagli organi statali a
competenza   regionale   previsti  dai  rispettivi  statuti,  con  le
modalita' definite da apposite norme di attuazione».
    La  disposizione  sopra  indicata  si appalesa costituzionalmente
illegittima e viene censurata per le seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    Violazione  dell'art.  20  dello  statuto  della  regione  e  dei
principi  costituzionali  di  sussidiarieta'  e  leale collaborazione
sanciti dall'art. 120 della Costituzione.
    La   disposizione   impugnata   attiene   invero  all'esecuzione,
nell'ambito  delle  regioni a statuto speciale, dei provvedimenti del
Governo  costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'art.
120,  secondo comma, della Costituzione, e, attraverso il rinvio alla
lettera  d)  del  comma  2  dello  stesso  articolo,  individua quale
soggetto  competente  all'esecuzione  di detti provvedimenti l'organo
statale  a  competenza  regionale  previsto  dai  singoli  statuti di
autonomia.
    In  primo  luogo  si  osserva  che la norma censurata mira a dare
attuazione  ad  una  disposizione costituzionale, appunto l'art. 120,
che  non  rientra  certamente  tra  quelle  che  «prevedono  forme di
autonomia  piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite» alle regioni
a  statuto  speciale  (art. 10, legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), e
che non puo' pertanto ritenersi di diretta ed automatica applicazione
alle regioni medesime.
    L'esercizio del potere sostitutivo di cui al nuovo art. 120 della
Costituzione  influisce  invero  in  senso  riduttivo  sul livello di
autonomia  riconosciuto  alle  regioni a statuto speciale, e pertanto
l'introduzione   dell'istituto   in   discorso  nei  confronti  delle
autonomie  speciali  -  pena  l'uniformizzazione  e lo svuotamento di
contenuto delle rispettive leggi fondamentali - andrebbe disposta con
una apposita modifica statutaria.
    Ma  anche  a  prescindere  da tale preliminare considerazione, la
disposizione  censurata  appare  specificamente  lesiva  dell'art. 20
dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana,  che  ascrive al
presidente   ed  agli  assessori  regionali  non  solo  una  potesta'
amministrativa  piena  in  ordine  a tutte le materie per le quali e'
attribuita  alla  regione  la potesta' legislativa, sia esclusiva che
concorrente,  ma  anche  la  competenza allo svolgimento di attivita'
amministrativa  -  ancorche'  da esercitarsi secondo le direttive del
Governo  dello  Stato  -  in relazione a tutte le altre materie sulle
quali non sussista una potesta' legislativa regionale.
    La  ricordata  disposizione  statutaria  non  soltanto  dunque  -
attraverso   il   conferimento   di   una   potesta'   esecutiva   ed
amministrativa propria - realizza il principio di autonomia, ma attua
anche  un  decentramento amministrativo organico di funzioni statali,
cui  corrisponde  una  responsabilita'  di  fronte  «al Governo dello
Stato» (art. 20 statuto, comma 2), e cui e' altresi' ricollegabile il
ruolo  di rappresentante del Governo dello Stato nella regione che il
successivo  art. 21, comma 2, dello statuto espressamente attribuisce
al presidente della Regione siciliana.
    E  pertanto  al  presidente  della  regione,  in  virtu'  di tale
riconosciuta  competenza,  si sarebbe dovuta ascrivere la funzione di
curare   l'esecuzione   dei   provvedimenti  governativi  costituenti
esercizio  del  potere  sostitutivo,  prevista dall'art. 10, comma 2,
lett. d), ed a cui il censurato comma 5, appunto, rinvia.
    Ancora   va  considerato  che  non  e'  dato  identificare  nelle
prescrizioni statutarie alcun «organo statale a competenza regionale»
cui  potere  attribuire  lo  svolgimento  della  funzione  di  cui e'
discorso.
    Ed invero non puo' ritenersi che la funzione di cui al richiamato
comma  2,  lett.  d)  -  che in quanto comporta l'inserimento fattivo
nell'iter  procedurale  finalizzato alla esecuzione di provvedimenti,
prefigura  l'esercizio  di potesta' amministrativa in senso stretto -
possa  essere  assolta  dal  commissario  dello  Stato per la Regione
siciliana,   pena   lo  snaturamento  del  carattere  dell'organo  in
questione,  che  dallo  statuto viene riguardato soltanto in funzione
del    compito    caratteristico   di   promuovere   i   giudizi   di
costituzionalita'   in   via  principale  avverso  le  leggi  emanate
dall'Assemblea  regionale siciliana (dovendosi intendere caducato, ai
sensi  della  sentenza  n. 545  del  1989 di codesta ecc.ma Corte, il
correlato  potere  di  promuovere  giudizi  di  costituzionalita' nei
confronti  di  atti  normativi  statali)  dallo stesso esercitabile a
seguito dell'espletamento del procedimento di controllo i cui termini
risultano  fissati  in  via perentoria dall'art. 28, e della proposta
(art. 8 St.) di scioglimento dell'Assemblea regionale per persistente
violazione dello Statuto.
    Non  si  ritiene  dunque  -  a  pena  appunto  di  lesione  della
specialita'  riconosciuta  alla  regione  -  che  la relativa figura,
peculiare  dell'ordinamento  autonomistico  siciliano, possa in alcun
modo  equipararsi,  anche  soltanto  mediante  l'attribuzione  di una
singola   funzione   ad   altri  organi  statali,  quali  appunto  il
rappresentante  dello  Stato  per  i  rapporti  con  il sistema delle
autonomie.
    Non vale infine ad escludere l'evidenziata lesione la circostanza
che  la  norma  censurata  rinvii  per la definizione delle modalita'
operative ad «apposite norme di attuazione». Queste ultime invero non
potrebbero che riferirsi all'individuato (anche se in modo impreciso)
organo  statale,  rimanendo  di contro dunque esclusa la possibilita'
che  possa  in  tale  sede  identificarsi  quale  soggetto competente
all'esercizio della funzione in discorso un diverso organo regionale.
    La  disposizione  impugnata  appare  altresi' lesiva dei principi
costituzionali  di  sussidiarieta'  e di leale collaborazione sanciti
dal  richiamato  art.  120  della  Costituzione e richiamati peraltro
dall'art.  8,  comma  3,  della  medesima legge in cui e' inserita la
disposizione censurata.
    In  attuazione  invero  di  detti  principi - sulla cui portata e
rilevanza   di   ordine   generale   appare  assolutamente  superfluo
dilungarsi  -  in  primo  luogo  alla  regione,  e  per  essa  al suo
presidente,  si  sarebbe  dovuto  operare esplicito rinvio al fine di
attribuire ogni competenza in ordine all'esecuzione dei provvedimenti
del   Consiglio   dei   ministri  costituenti  esercizio  del  potere
sostitutivo.