Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 (Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi), convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo  2001,  n. 66, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 4,
8,  numeri  4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24), 9, numeri
9)  e  10),  16 e 102 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  e  agli articoli 2 e 4 del
decreto  legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto
tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche'
la  potesta'  statale  di indirizzo e coordinamento), dalla Provincia
autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'1° ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 ottobre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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