P. Q. M.
      Vista  la  legge  cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata  e rilevante ai fini del
presente   giudizio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1,  comma  1,  e  dell'art. 5,  commi 1 e 2, della legge 12
giugno  2003,  n. 134,  per  contrasto  con  gli  artt. 3 e 111 della
Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 1° luglio 2003
                      Il Presidente: Bresciano
03C1130