P. Q. M. Vista la legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge 12 giugno 2003, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 1° luglio 2003 Il Presidente: Bresciano 03C1130