P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 516 c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la definizione del procedimento ai sensi degli artt. 438 ss. c.p.p. relativamente al fatto diverso contestato in udienza, quando la novita' della contestazione discende da modifica legislativa che innova la struttura della fattispecie astratta originariamente contestata, sulla cui base il pubblico mistero abbia proceduto a nuova contestazione in udienza. Sospende il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Monza, addi' 10 ottobre 2002 Il Presidente: Fontana 03C1145