P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  516 c.p.p. per contrasto con
gli  artt.  3  e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la facolta'
dell'imputato   di   richiedere   al   giudice  del  dibattimento  la
definizione  del  procedimento  ai  sensi  degli artt. 438 ss. c.p.p.
relativamente  al  fatto  diverso  contestato  in  udienza, quando la
novita'  della  contestazione  discende  da  modifica legislativa che
innova   la  struttura  della  fattispecie  astratta  originariamente
contestata,  sulla  cui  base  il  pubblico mistero abbia proceduto a
nuova contestazione in udienza.
    Sospende   il   presente   procedimento   e   ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica.
        Monza, addi' 10 ottobre 2002
                       Il Presidente: Fontana
03C1145