IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Con decreto di citazione del 27 agosto 2002 emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna del 17 aprile 2002, l'imputato Campana Luigi veniva tratto a giudizio davanti a questo giudice per rispondere dei reati di cui all' art. 4, legge n. 10/1975. All'udienza odierna, la difesa sollevava questione di legittimita' costituzionale riguardo all'art. 549 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 24 e l l Cost., nella parte in cui tale norma non prevede l'obbligo per il p.m. prima della richiesta al g.i.p. di emissione del decreto penale di condanna, di notificare all'indagato l'avviso di cui al'art. 415 c.p.p. In tale questione questo giudice si riserva di decidere e provvedeva con la seguente ordinanza (che la dichiarava non manifestamente infondata). Gli atti del processo venivano cosi' trasmessi alla Corte costituzionale per le sue definizioni. Sulla questione di legittimita' costituzionale, cosi' come prospettate, il Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strongoli in composizione monocratica O s s e r v a Le modifiche apportate al procedimento per decreto dalla legge n. 479/1999, innestano nella piu' ampia ricognizione dei modi tra indagini preliminari e dibattimento. Tale legge non sempre si ritrova in sintonia concettuale con la legge cost. 23 novembre 1999 del giusto processo (art. l l l c.p.) cio' almeno per due motivi: 1) con la modifica costituzionale si prevede che l'accusato di un reato deve, nel piu' breve tempo possibile, essere informato riservatamente della natura e dell'accusa elevata a suo carico. Ora, mentre nel procedimento ordinario, ove non abbiano trovato applicazione l'art. 369 c.p., ovvero gli artt. 294, 406 c.p., la tutela costituzionale sembrerebbe confinare al termine delle indagini nei limiti introdotti dalla legge Carotti con l'art. 415-bis c.p.p., viene fatto salvo il procedimento per decreto che non implicherebbe una tempestiva conoscenza del procedimento se non solo ed elusivamente all'atto della notificazione della pronuncia di condanna; 2) la riforma dell'art. 111 della Costituzione stabilisce, con previsione centrale dell'impianto costituzionale del giusto processo, che il processo penale sia regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. In relazione al procedimento monitorio, ed alla emissione del decreto penale di condanna, art. 459 e 464 c.p., il giudizio si innesta in una struttura procedimentale e probatoria a forte valenza inquisitoria, legata prevalentemente al materiale di investigazione del p.m. che non prevede alcun tipo di informativa nei confronti del soggetto destinatario del decreto penale di condanna. I canoni del giusto processo a cui e' necessario ispirarsi altro non sono che le regole minime ed essenziali secondo cui deve svolgersi il processo in una societa' democratica. Il comma terzo dell'art. 111 della Costituzione enuncia una serie di diritti che spettano alla persona accusata che provengono, in larga parte, dall'art. 6, terzo comma, della convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge 4855, n. 848. In dottrina si e' rilevato come rispetto al testo non soltanto siano state inserite in costituzione previsioni del tutto ignote alla convenzione, come ad esempio la possibilita' per l'accusato di ottenere, oltre all'interrogatorio anche l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Ma, in particolare, l'articolo 111, secondo comma, della Costituzione stabilisce che la persona accusata di un reato sia, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico. E che disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Ancora l'art. 111 della Costituzione contiene una importante affermazione; il processo penale adeguato al principio del contraddittorio nella formazione della prova ed e' la legge che regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio. E cio' nel caso in cui vi sia, in primo luogo il consenso dell'imputato. In tal modo il costituente ha voluto dare una copertura costituzionale ai riti deflativi, su cui la recente legge Carotti ha puntato. Nel caso del procedimento monitorio il consenso dell'imputato e' di tipo tacito e posticipato, che si esprime con la non opposizione. Il procedimento per decreto e' un rito speciale che offre all'imputato dei vantaggi in termini di applicazione della pena della sua entita', del quale pero' l'imputato ignora il suo instaurarsi, il suo svolgersi su proposta del giudice per le indagini preliminari senza che l'imputato ne sia minimamente informato. Tant'e' che ne sara' a conoscenza solo a seguito dell'avvenuta notifica del decreto penale. Alla luce della recente modifica introdotta con la legge Carotti che inserito nel codice l'articolo 415-bis ed applicato l'art. 552 c.p. per cui, addirittura nullo e' il decreto di citazione laddove non sia preceduto dall'avviso di conclusione indagini ritualmente notificato sia all'indagato che al suo difensore, tenuto conto del carattere squisitamente inquisitorio del procedimento monitorio, che mai si concilia con i principi costituzionali dettati in tema di ingiusto processo, non si comprende una disparita' di trattamento tra soggetti in chiara violazione dell'art. 3 della Costituzione. Cioe', tra indagato nel processo penale con citazione a giudizio ed imputato nel rito speciale per decreto. Atteso che a quest'ultimo e' assicurato solo ed esclusivamente una tutela successiva che puo' concretamente attuarsi soltanto con il rimedio dell'opposizione. Il diritto di difesa, come previsto dall'art. 24 della Costituzione, cosi' come azionato nel procedimento monitorio appare alquanto limitato, ridotto e compresso potendo essere esercitato solo in sede di opposizione, quando ormai il decreto, che sostanzialmente e' una sentenza di condanna e' stato emesso. Pertanto, alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, il Tribunale di Crotone, sezione distaccata di Strongoli, in composizione monocratica, sulla questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato Campana Luigi, in ordine all'art. 459 c.p., per violazione degli artt. 3, 24 e l l l della Costituzione; Letti gli atti, sentite le parti, rilevato che in caso di emissione di decreto penale di condanna il codice non prevede che sia notificato alcun avviso all'imputato, considerato che questi deve, a parere di questo giudice, essere informato o avvisato a pari dell'indagato, cosi come previsto dall'art. 415-bis c.p.; Ritenuto che alla luce della recente modifica dell'art. l l l della Costituzione il diritto di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, in ossequio agli artt. 3 e 24 della Costituzione il diritto di una difesa che possa estrinsecarsi senza compressione alcuna e, quindi, a prescindere anche dal rito.