P. Q. M.
    Vista  la  legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutala  non  manifestamente infondata e rilevante ai fini del
presente giudizio;
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e
dell'art. 5,  commi  primo  e  secondo,  della  legge 12 giugno 2003,
n. 134  per contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione nei
limiti e nei termini di cui in motivazione.
    Sospende  il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 10 luglio 2003
                        Il giudice: Lamberti
03C1168