ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14  della  legge
24 novembre 1999, n. 468), in relazione agli artt. 444 e seguenti del
codice   di   procedura  penale,  promossi,  nell'ambito  di  diversi
procedimenti  penali,  dal  giudice  di  pace  di  Leonforte  con due
ordinanze  del  26 settembre 2002, iscritte al n. 117 e al n. 118 del
registro  ordinanze  2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che con due ordinanze in pari data il giudice di pace di
Leonforte,  «esaminata  la  richiesta  della  difesa dell'imputato» e
«rilevato che la sollevata eccezione riguarda norme rilevanti ai fini
della  decisione  del  processo»,  ha  sollevato, in riferimento agli
artt. 3   e   111   della  Costituzione,  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 2  del  decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma   dell'art. 14   della  legge  24 novembre  1999,  n. 468),  in
relazione  agli  artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede nel procedimento dinanzi al giudice di
pace l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta;
        che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni siano dichiarate manifestamente
inammissibili  per mancata indicazione delle norme costituzionali che
si  ritengono violate e per assoluta carenza di motivazione in ordine
alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.
    Considerato  che, stante l'identita' delle questioni, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  le  ordinanze  di rimessione difettano della descrizione
delle  fattispecie  oggetto  dei  giudizi  a  quibus e sono del tutto
carenti  di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta
infondatezza  della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003,
n. 461 del 2002);
        che non puo' valere a colmare tali lacune il mero rinvio alla
eccezione  sollevata  dalla  parte,  giacche' il giudice deve rendere
esplicite    le   ragioni   che   lo   portano   a   dubitare   della
costituzionalita'  della  norma  con una motivazione autosufficiente,
tale  da  permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la
rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  (v.
ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);
        che  le  questioni  vanno  pertanto dichiarate manifestamente
inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.