Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, 1) Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative); 2) Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 [Differimento dell'applicazione di disposizioni in materia di installazione di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di cui all'art. 3, comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4], sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C1203