Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
        1) Dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 3,
comma 12,  lettera a),  della  legge  della Regione Lombardia 6 marzo
2002,  n. 4  (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e
per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);
        2)   Dichiara   non  fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  della  legge  della Regione Lombardia 10 giugno 2002,
n. 12  [Differimento  dell'applicazione di disposizioni in materia di
installazione  di impianti di telecomunicazioni e radiotelevisione di
cui  all'art. 3,  comma 12, lettera a), della legge regionale 6 marzo
2002,  n. 4],  sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera s),  della  Costituzione,  dal  Presidente  del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C1203