P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113 della Costituzione, dell'art. 41-bis, comma 2-bis, l.p., come novellato dall'art. 2 della legge 23 Dicembre 2002 n. 279, laddove prescrive che i provvedimenti di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis l.p. sono prorogabili, «purche' non risulti che la capacita' del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.». Sospende la procedura in corso. Dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale previa comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e rituali notifiche e comunicazioni. Manda alla cancelleria per adempimenti. Napoli addi', 17 marzo 2003 Il Presidente estensore: Di Giovanni 03C1264