P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge 26 agosto 2002, n. 189, nella parte in cui dispone che, per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter stesso decreto, sia obligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 13, terzo comma e 3 della Costituzione, come sopra motivato. Dispone la immediata trasmissione dei relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma il 20 settembre 2003 Il giudice: Callari 03C1271