P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs.
n. 286/1998,  come  modificato  dalla  legge  26 agosto 2002, n. 189,
nella  parte  in cui dispone che, per il reato previsto dall'art. 14,
comma 5-ter stesso decreto, sia obligatorio l'arresto dell'autore del
fatto,   per  violazione  degli  artt. 13,  terzo  comma  e  3  della
Costituzione, come sopra motivato.
    Dispone  la  immediata  trasmissione dei relativi atti alla Corte
costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma il 20 settembre 2003
                         Il giudice: Callari
03C1271